Cassation court declares tax appeal extinguished due to failure to request simplified settlement under Decree-Law 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer argued that no formal denial of settlement was issued, while the tax agency had already been informed of the settlement request and payment. The court ruled that without an explicit request for settlement under the specific decree, the procedural term expired, automatically terminating the litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 of Decree-Law 119/2018; In the absence of a settlement request filed by the interested party before the deadline, the proceedings are declared extinguished by operation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4879/13 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente contro S.T.A.V. SERVIZI TRASPORTI AUTOMOBILISTICI S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso, dall’avv.to Gaspare Falsitta, dall’avv.to Silvia Pansieri e dall’avv.to Rita Gradata, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Largo Somalia, n. 67, presso lo studio dell’avv.to Rita Gramara Controricorrente F i r m a t o D a :
C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4879/2013 Numero sezionale 738/2022 Numero di raccolta generale 8479/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 avverso la sentenza n. 16/46/12 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 31 gennaio 2012, non notificata; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rosita D’Angiolella nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022.
RITENUTO CHE:
1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello della società contribuente, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia n. 201/01/2009 che aveva a sua volta accolto il ricorso avverso gli atti impositivi per Irpeg ed Irap, per gli anni 2003 e 2004.
2. L’Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione tale sentenza, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la società contribuente.
3. Con ordinanza del 19 settembre 2018 questa Corte disponeva la trattazione in pubblica udienza.
4. Col sopravvenire del decreto-legge 22 ottobre 2018 n. 119, come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, la contribuente ha richiesto la sospensione del giudizio sino al 31 dicembre 2020, allegando istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, comma 8 e 10, d.l. cit. e modello di pagamento (F24). Con ordinanza del 15/11/2019, questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. cit.
5. La difesa del contribuente, in data 14/01/2022, ha presentato memoria telematica con la quale, evidenziando che la società contribuente non aveva ricevuto alcun diniego alla definizione da parte dell’Agenzia delle entrate e che nessuna delle parti aveva presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 d-l- cit., ha chiesto l’estinzione del giudizio. 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4879/2013 Numero sezionale 738/2022 Numero di raccolta generale 8479/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 CONSIDERATO CHE:
1. La società contribuente ha formulato istanza per la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.-l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, allegando la relativa documentazione (cfr., istanza di sospensione del giudizio con nota di deposito di documenti del 3/12/2021).
2. La documentazione depositata dalla parte contribuente comprova l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'articolo 6, commi 8, 9, 10, del d.-l. cit. (il comma 10 dell’art. 6, stabilisce che: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020»).
3. Nella specie, entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'articolo 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria di estinzione, né risulta intervenuto diniego della definizione da parte dell'Amministrazione finanziaria (l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018 precisa che: «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta 3 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4879/2013 Numero sezionale 738/2022 Numero di raccolta generale 8479/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.». Ai sensi del d.l. cit., art. 6, comma 13: «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate»).
4. Pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'articolo 391 cod. proc. civ.
5. D’altro canto, già all’udienza del 15 novembre 2019, l’Agenzia delle entrate è stata resa edotta della istanza di definizione della lite e della documentazione attestante il condono.
6. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in data 25 febbraio 2022. Il Presidente Ettore Cirillo 4 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e