Cassation court dismisses tax appeal regarding agricultural company tax regime and constitutional question admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal filed by an agricultural company against a regional tax commission's decision. The company argued for a specific tax regime and raised a constitutional issue regarding tax assessment deadlines, while the tax agency contested the application of the agricultural status. The court ruled that the constitutional question was a matter of law, not fact, and must be raised ex officio or within the merits, making the complaint for lack of motivation inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 della legge 27/12/2002 n. 286; Art. 32 t.u.i.r.: The constitutional question regarding tax assessment deadlines is a matter of law, not fact, and cannot be the subject of an autonomous instance or a complaint for lack of motivation in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2215/13 R.G., proposto da: SOCIETA’ AGRICOLA LA NUOVA PORTUENSE a r.l., rappresentata e difesa, dall’Avv. Giuseppe Giulio Romeo, giusta mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Zanardelli n. 36, presso lo studio dell’avv.to Giuseppe Giulio Romeo. ricorrente contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente F i r m a t o D a :
C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 2215/2013 Numero sezionale 734/2022 Numero di raccolta generale 8476/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 avverso la sentenza n. 734/14/11 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 23/11/2011, non notificata.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022. RILEVATO CHE:
1. La società Agricola la Nuova Portuense a.r.l., nell’anno 2002, stipulò, con il consorzio Interporto Roma Fiumicino, un contratto di cessione di terreni ed un contratto preliminare di acquisto di diritti edificatori. In questo stesso anno, non presentò la dichiarazione dei redditi e non presentò i bilanci di esercizio presso la CC.I.AA.
2. L’Agenzia delle entrate emise nei confronti della società contribuente l’avviso di accertamento n. RCC030802026/2006, per Irpeg, Irap ed Iva per l’anno d’imposta 2002, determinando, in via induttiva, il reddito di impresa della società sulla base delle risultanze dell’atto di compravendita avente ad oggetto il terreno, trasferito al prezzo di euro 55.000,00 e sulla base del compromesso concluso tra le medesime parti, riguardante l’acconto per la vendita dei diritti edificatori pari ad euro 358.165,00.
3. La società presentò istanza di accertamento con adesione che ebbe esito negativo e, quindi, propose ricorso avverso l’avviso di accertamento alla Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito, CTP) che venne respinto ritenendosi legittimo l’operato dell’ufficio.
4. La contribuente appellò tale sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR) che, con sentenza 734/14/2011 del 23/11/2011, rigettò l’appello.
5. La società ha, dunque, proposto ricorso cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 2215/2013 Numero sezionale 734/2022 Numero di raccolta generale 8476/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 6.
Nelle more, la società ha presentato istanza per potersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie con contestuale richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.l. 119 del 2018 conv. in legge n. 136 del 2019. Con ordinanza del 19/03/2019, questa sezione ha accolto l’istanza di sospensione del processo rinviando a nuovo ruolo. Con pec del 18/02/2022, l’Avv.to Giuseppe Giulio Romeo, ha inoltrato “comunicazione di cortesia” rappresentando il fallimento della società Agricola La Nuova portuense s.r.l.; ha evidenziato che, in virtù dei principi espressi dalla sentenza di questa Corte n. 4795 del 24/02/2020, non avendo più titolo per proseguire la propria attività difensiva, non ha presentato memoria.
CONSIDERATO CHE:
1. Preliminarmente va considerato che la dichiarazione di fallimento della società ricorrente, avvenuta in data 30 settembre 2020 (v. estremi della procedura allegati alla comunicazione di cortesia effettuata dall'avvocato Giulio Romeo), non ha effetti nel presente del giudizio di cassazione, nel quale non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (ex plurimis, v. Cass., Sez. 5, 15/11/2017 n. 27143; Cass., Sez. 5, 23/03/2017 n. 7477; Cass., Sez. 5, 28/09/2016, n. 19119). Come evidenziato nella comunicazione dell’Avv.to Romeo, per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente, il mandato difensivo si scioglie immediatamente, non trovando applicazione il principio dell'ultrattività del mandato solo perché l'apertura del fallimento non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, fondandosi, la mancata interruzione, esclusivamente sull'impulso d'ufficio che lo caratterizza (Cass., Sez. 1, 24/02/2020, n. 4795). 3 F i r m a t o D a :
C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 2215/2013 Numero sezionale 734/2022 Numero di raccolta generale 8476/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 1.3. Sempre in via preliminare, va evidenziato che la sospensione in prevenzione, non ha avuto seguito, atteso che, decorso il termine del 10/06/2019 (cadente in data immediatamente successiva all’ordinanza di sospensione preventiva), e quelli successivi, non risulta depositata dalla società contribuente la documentazione condonistica; il ricorso deve essere, dunque, esaminato nel merito.
2. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 27/07/2000 n. 212, nella parte in cui i giudici di appello non hanno rilevato la nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione degli atti in esso richiamati.
3. Il mezzo è infondato. 3.1 La CTR sul punto ha ritenuto che l’avviso di accertamento avesse soddisfatto l’obbligo di motivazione di cui all’art. 7 l. cit. in quanto «richiama atti e documenti conosciuti dalla parte già in possesso della stessa (quali contratto di cessione il contratto preliminare)». Tale statuizione è corretta in considerazione dei principi assolutamente pacifici affermati da questa Corte in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, secondo cui l'art. 7, comma 1, della legge 27/07/2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente sia a conoscenza o per precedente comunicazione (cfr.
Cass., 14/01/2015, n. 407) o perché comunque li abbia conosciuti o ne abbia avuto agevole conoscibilità (cfr., Cass., Sez. 5, 24/11/2017, n. 28060; Cass., Sez. 5, 15/01/2021, n. 593), sì da consentire al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell’atto richiamato e, conseguentemente, di esercitare il proprio diritto di difesa senza 4 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a :
P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 2215/2013 Numero sezionale 734/2022 Numero di raccolta generale 8476/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 5, 23/02/2018, n. 4396, che ha affermato che l'avviso di accertamento può essere motivato "per relationem", anche ove il rinvio si concreti nel richiamo alle risultanze di un'indagine di mercato, purché, nell'ipotesi di mancata allegazione, nell'atto ne venga riprodotto il contenuto essenziale; sull'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii "per relationem" a quello riguardante i redditi della società, cfr.
Sez. 6-5, 04/06/2018, n. 14275, che basa la conoscenza dell’atto del socio al potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi). 3.2. Che nella specie gli atti di riferimento fossero gli atti di acquisto del terreno ed il compromesso dei diritti connessi all’edificabilità, compiuti dalla società nel 2002, è fatto ammesso dalla stessa società che nell’articolare il motivo di censura si riferisce proprio a tali atti - seppur per rilevarne l’efficacia obbligatoria e la non imponibilità fiscale - il che conferma che la contribuente ben conosceva l’atto richiamato, tanto da esercitare il suo diritto di difesa nei termini esposti nei suoi scritti difensivi.
4. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000 ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.». Nella scarna, quanto criptica, esposizione del motivo, la ricorrente deduce di aver chiesto «al Giudice e all'Ufficio finanziario a quali atti l’ente facesse riferimento nella dizione “accerta” che attesta essere nel proprio possesso. Ciò significa impedire il contraddittorio al soggetto ingiunto di comprendere e di conseguenza quale strategia difensiva applicarsi per poter dimostrare le proprie ragioni.
L’ente riferiva che l'agricola aveva incassato a titolo di acconto € 358.156,00 ma non spiega che nell'atto preliminare tale somma altro non era che una caparra posta a garanzia dell'eventuale sbocco del preliminare in 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 2215/2013 Numero sezionale 734/2022 Numero di raccolta generale 8476/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 un atto definitivo.
Non fa considerato che non è tassabile un atto ad efficacia obbligatoria (…) un preliminare con caparra non è soggetto ad imposta (…) è fuori dal campo dell'applicazione dell'Iva». 4.1. La censura è inammissibile, in quanto non risulta redatta in conformità al dovere processuale della chiarezza espositiva, in base al quale il ricorrente in cassazione è tenuto a selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, anche con specifica localizzazione delle allegazioni difensive dei precedenti gradi, sì da rendere intellegibili le questioni giuridiche prospettate, nonché di individuare, in relazione a tali profili, le ragioni critiche nell’ambito dei vizi previsti dall’art. 360 del codice di procedura civile.
Quando il ricorso è carente di tale contenuto (cd. minimo) esso non supera la soglia di ammissibilità in quanto rende pressocché impossibile il sindacato di legittimità (per i profili contenutistici del ricorso in cassazione di cui all'art. 366, comma 1, n.
3) e 4), cod. proc. civ., anche con riguardo alla giurisprudenza formatasi sul tema e all’esigenza di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ex artt.111, comma 2, Cost. e 6 CEDU, cfr. Sez. 5, 30/04/2020, n. 8425). 4.2. In ogni caso, che gli atti posti a base dell’accertamento dell’Ufficio fossero nella conoscibilità della società contribuente, si è detto al paragrafo che precede, così come si è detto dell’irrilevanza, rispetto alla norma che si assume violata col secondo motivo (art. 6 l. 212 del 2000), degli effetti obbligatori del contratto preliminare, anche considerato il pacifico orientamento di questa Corte sull’assoggettabilità ad Iva della caparra versata come anticipazione del prezzo per l'acquisto del bene (v. Sez. 5, 20/10/2020, n. 22825; Sez. 5, 23/06/2021, n. 17868).
5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la «violazione di legge ex art. 360 n. 3), in riferimento alle eccezioni di nullità e 6 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 2215/2013 Numero sezionale 734/2022 Numero di raccolta generale 8476/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 annullabilità dell'avviso di accertamento per assoluta carenza dei presupposti probatori di riscontri documentali», deducendo che i secondi giudici non hanno considerato che l’Ufficio non ha correttamente determinato “il carico in positivo” e «per aver tassato senza motivare e richiamare la norma impositiva relativa alla pretesa tributaria».
Se pur di difficile lettura, l’ulteriore esposizione del motivo riguarda l’errato inquadramento del reddito oggetto della ripresa a tassazione nel reddito d’impresa, anziché in quello agrario derivante dalla cessione del terreno agricolo, questione sollevata anche in sede di giudizio d'appello, ritenuta infondata dalla CTR sulla base di due considerazioni:
1) le società agricole sono titolari di reddito agrario solo dal 2007, anno di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 1093, della legge del 27/12/2006 n. 296;
2) una cessione immobiliare di un fondo e attività distinta dalla normale attività di agricola e come tale deve essere ricondotta nel reddito d'impresa. 5.1. La decisione di appello non merita censura alcuna essendo evidente che la cessione immobiliare di un fondo agricolo con preliminare di acquisto dei diritti edificatori, realizza un’operazione non inerente all’attività agricola di coltivazione e sfruttamento del fondo e, come tale, segue le regole della tassazione comune di costi e ricavi ai fini della determinazione del reddito d’impresa.
Nella specie, peraltro, come risulta dalla sentenza e dal controricorso, non è stato possibile ricostruire i costi da scomputare e i ricavi derivanti dalla cessione (pari ad euro 55.000) in quanto la società non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2002, né, in mancanza di dichiarazione, ha provato costi e ricavi diversi. 5.2. Inoltre, come pure evidenziato dalla CTR, solo a decorrere dal 2007, a seguito di specifica opzione, le società agricole possono essere titolari di reddito agrario, ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006 (disposizione poi abrogata, dall’articolo 1, 7 F i r m a t o D a :
C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 2215/2013 Numero sezionale 734/2022 Numero di raccolta generale 8476/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 comma 513, della legge 24/12/2012 n. 228), volendosi favorire lo sviluppo della forma societaria nel settore agricolo, al fine di migliorare la competitività, introducendo nell’ordinamento la figura delle “società agricole” (v. articolo 2 del decreto legislativo 29/03/2004, n.
99) e, quindi, prevedendo un sistema di tassazione più favorevole (secondo la previsione del comma 1093 dell’articolo 1 della legge 27/12/2006, n. 296 le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale prevista dall’articolo 32 t.u.i.r., norma che ha trovato attuazione con il regolamento adottato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29/09/2007, n. 213).
6. Anche l’ultimo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente censura, sotto il profilo dell’omessa motivazione, la sentenza impugnata per non aver sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10 della legge 27/12/2002 n. 286 nella parte in cui proroga di due anni i termini per l’accertamento per le annualità interessate al condono fiscale non attivato o non perfezionatosi – è infondato, non potendosi configurare il vizio di motivazione con riguardo ad una questione di legittimità costituzionale che costituisce una questione di diritto e non di fatto e che può essere sollevata d'ufficio anche dalla Corte di cassazione, ove non sia ritenuta manifestamente infondata, quali che siano i difetti formali nei quali sia incorso il giudice di merito nella sua argomentazione (cfr.
Cass.22/07/2010 n. 17224). Sul punto è stato precisato che: «La questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un'autonoma istanza 8 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 2215/2013 Numero sezionale 734/2022 Numero di raccolta generale 8476/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione: la relativa questione è infatti deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione». (cfr.
Cass., 19/01/2018, n. 1311; Cass., 10/04/2018, n. 8777).
7. Il ricorso va, dunque, rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza della società contribuente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso, in data 25 febbraio 2022. Il Presidente Ettore Cirillo 9 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R