Sentenza — n. 8356/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente SENTENZA sul ricorso 15005/2016 proposto da: Cristina Apollonio rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Tessari del foro di Firenze, in forza di procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze alla via dè Barucci 12(pec: francescotessari@pec.ordineavvocatifirenze.it ) - ricorrente - contro Comune di Forte dei Marmi in persona del Sindaco pro tempore, con sede municipale in Piazza Dante 1 - controricorrente — -avverso la sentenza n. 138/2016 emessa dalla CTR Toscana e depositata 1'1.02.2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 20.01.2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 2909 c.c, art. 327 c.p, art. 1 d.P.R. n. 93/2008, art. 8 d.lgs. n. 504/92, art. 4 d.P.R. 223/98, art. 57 d.lgs. n. 546/92; Sentenza — n. 8356/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, n.4), c.p.c. per avere i giudici di appello omesso di constatare che il Comune non aveva depositato la documentazione relativa alla notifica del ricorso di gravame, tanto più che l'appellata non si era costituita.
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uente SENTENZA sul ricorso 15005/2016 proposto da: Cristina Apollonio rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Tessari del foro di Firenze, in forza di procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze alla via dè Barucci 12(pec: francescotessari@pec.ordineavvocatifirenze.it ) - ricorrente - contro Comune di Forte dei Marmi in persona del Sindaco pro tempore, con sede municipale in Piazza Dante 1 - controricorrente — -avverso la sentenza n. 138/2016 emessa dalla CTR Toscana e depositata 1'1.02.2016 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 20.01.2022 dal Consigliere Dott.
Ssa Milena Balsamo; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica nel senso del rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto Il Cdmune di fei'r Marmi notificava aiia ricorrente 3vviso di decertamento in rettific? per parziale ed omesso versamento Ici relativa all'annualltà 2008 per l'immobile di sua proprietà negando le esenzioni previste per l'abitazione principale, individuata per il nucleo familiare in Firenze. La CTP di Lucca accoglieva il ricorso con sentenza impugnata dall'ente locale. La CTR della Toscana accoglieva il gravame, in riforma della prima sentenza.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Apollonio sulla base di sette motivi. Il Comune intimato non ha svolto difese. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 20,21,22,27, 28 e 38 comma 3), nonché degli artt. 53 e 61 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360, n.3) c.p.c; per avere i giudici di appello omesso di rilevare l'inammissibilità del ricorso proposto dal Comune che si era costituito spedendo presso la segreteria della Commissione copia informe del ricorso, privo di attestazione di conformità dell'atto consegnato o spedito alla parte, tenuto, peraltro conto, che alla data di spedizione, l'atto non risultava neppure notificato alla contribuente.
2. La notifica difatti venne eseguita solo il 3 ottobre 2015 e dunque intempestivamente.
3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2909 c.c., dell'art. 327 c.p.c. nonché degli artt. 20 e 38 d.lgs. n. 546/92 ex art. 360, n. 3), c.p.c.; denunciando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, atteso che la sentenza di primo grado era stata depositata il 17.12.2014, mentre il ricorso era stato spedito a mezzo posta ex art. 20 d.lgs citato, in data 3.10.2015, allorquando era già decorso il termine semestrale per l'impugnazione.
4. Con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, n.4), c.p.c. per avere i giudici di appello omesso di constatare che il Comune non aveva depositato la documentazione relativa alla notifica del ricorso di gravame, tanto più che l'appellata non si era costituita.
5. Il quarto mezzo deduce la violazione dell'art. 1 d.P.R. n. 93/2008 e dell'art. 8 d.lgs. n. 504/92 nonché dell'art. 4 d.P.R. 223/98; per avere il giudicante ritenuto la legittimità della esclusione delle esenzioni per l'abitazione principale, in favore del componente del nucleo familiare che lascia l'abitazione familiare per vivere in altro immobile, benchè la norma ammetta l'esenzione per l'unità immobiliare del soggetto passivo e non anche dei suoi familiari. Deduce al riguardo che solo allorquando gli immobili di residenza familiare siano ubicati nello stesso comune, l'agevolazione è applicabile per uno solo di essi. Nel caso di specie, invece, la circostanza che i coniugi siano separati di fatto, vivendo l'uno a Firenze e l'altra a Forte dei Marmi avrebbe dovuto indurre la Regionale a respingere l'impugnazione.
6. Con quinto motivo si lamenta l'omesso esame di un atto decisivo per il giudizio ex art. 360, n.5), c.p.c., rappresentato dal fatto che l'immobile de quo costituiva la residenza effettiva e dimora abituale della Apollonio; nel caso in esame, invece, la Commissione si sarebbe limitata ad affermare" l'uso negli ultimi tempi di creare artificiose situazione di separazioni di fatto" al fine di eludere l'imposta sulla casa, benchè il Comune non avesse mai contestato l'intervenuta separazione di fatto tra i coniugi.
7. Il sesto motivo prospetta la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/92 ex art. 360, n.3), c.p.c. per avere la Commissione fondato la sua decisione su argomenti ed elementi non indicati nell'avviso di accertamento, quale la documentazione prodotta dal Comune per dimostrare l'utilizzo saltuario dell'abitazione in Forte dei Marmi (come risulterebbe dalla registrazione dei consumi delle utenze).
8. Con il settimo motivo, "rubricato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c" si rammenta che l'accoglimento del ricorso di cassazione travolge anche il capo relativo alla condanna alle spese di lite conseguente alla affermata soccombenza della contribuente.
9. Il secondo motivo è fondato, assorbiti gli altri. Il ricorso originario è stato introdotto nell'anno 2014; la riduzione a sei mesi del termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., dunque, è nella specie, applicabile, essendo il giudizio di primo grado iniziato successivamente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della modifica apportata al testo della predetta disposizione dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Cass. civ. n. 19959/2017; n.18586/2018). Va pertanto data continuità al principio secondo cui, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Sez. n. 6007/2012;
Cass. n.19943/2014). Va peraltro notato che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.L. 132/2014, con effetto dal primo gennaio 2015, il periodo di sospensione feriale è stato fissato dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, così riducendosi il medesimo di giorni 15, immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015. Al ricorso in esame non trova applicazione il nuovo "termine "complessivo, come ridotto dalla novella de qua, poiché il termine per impugnare scadeva in epoca antecedente alla sospensione feriale successiva all'entrata in vigore della novella stessa( Cass.21674/2017; n. 11758/2017).
Ai fini della sua tempestività il ricorso in oggetto doveva dunque essere notificato entro il 15 giugno 2015, mentre dalle operazioni notificatorie relative all'atto di appello, risulta che esso è stato spedito in data 3.10.2015. 11.In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, deve affermarsi il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata in favore della ricorrente dalla C.T.P. di Lucca. Le spese del giudizio appello e quelle del presente giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello; condanna l'ente locale alla refusione delle spese sostenute per il giudizio di appello dalla società che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre accessori se dovuti; liquida per il presente giudizio euro 700,00 in favore della ricorrente, oltre euro 200,00 per rimborso spese, rimborso forfettario e accessori di legge ( oltre c.u.). Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, il 20.01.2022.
Il Consigliere est