Italian Court dismisses tax appeal as inadmissible due to failure to specify omitted decisive facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the appellant failed to identify specific omitted facts required by law. The appellant argued the tax authority violated good faith principles by pursuing recovery of VAT refunds during a condonation period, while the tax agency resisted the claim. The court ruled that without precise details on the omitted facts and their decisive nature, the grievances could not be examined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 366, n. 6; Art. 369, n. 4 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the exact historical facts omitted by the lower court, the data deriving their existence, and their decisive character for the case outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6807/2016 R.G. proposto da CALA PARK s.r.I., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cirillo, con studio in Paola, presso cui è elettivamente domiciliatap d o 111 2-- I F3,_ kr, c (217_ i o(,-, n"..7 1).2 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - Avverso la sentenza n. 1307/1/2015 della Commissione tributaria regionale per la Calabria, depositata il 8/9/2013 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/1/2022 dalla dott.ssa Valeria Pirari; Rilevato che:
1. In data 30/4/2005, l'Amministrazione finanziaria notificò alla società Cala Park s.r.l. avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2000, 2001 e 2002, con i quali recuperò somme indebitamente corrisposte alla predetta a titolo di rimborso Iva. Impugnati i predetti atti dalla contribuente, sul presupposto che non fosse rimasta dimostrata l'esistenza di fatture per operazioni inesistenti, sulla cui base era avvenuto il recupero d'imposta, e che la domanda di condono ex art. 9, legge n. 289 del 2002, precludesse l'attività di recupero di eventuali indebiti rimborsi effettuati o da effettuarsi, la C.T.P. di Paola rigettò il ricorso con sentenza n. 592/9/11 del 19/9/2011, che, impugnata dalla medesima contribuente, fu parzialmente confermata dalla C.T.R. per la Calabria con la sentenza n. 1307/1/2015, depositata il 8/9/2013, che accolse il gravame limitatamente al cumulo giuridico delle sanzioni.
2. Contro la predetta sentenza la società propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Considerato che:
1. Con il primo motivo, la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dell'art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'art. 2033 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere l'Ufficio posto in essere una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede, avendo proceduto ad emettere avviso di accertamento al fine di ottenere la restituzione di somme già rimborsatele a titolo Iva, con riguardo ad annualità per le quali aveva acceduto al condono ai sensi della legge n. 289 del 2002, e ritenute non dovute in quanto riferibili ad operazioni inesistenti, nonostante il procedimento di rimborso fosse ormai concluso con l'acquisizione della documentazione prevista, tra cui la polizza fideiussoria.
Ad avviso della contribuente, invero, l'Amministrazione non avrebbe potuto emettere un nuovo avviso di accertamento, non essendovi alcun accertamento da compiere e non potendosi più accertare l'insussistenza delle ragioni creditorie, ma avrebbe dovuto azionare la garanzia assicurativa oppure agire in sede civilistica con l'azione di ripetizione dell'indebito siccome prevista e disciplinata dall'art. 2033 cod. civ..
2. Col secondo motivo, la contribuente contesta l'omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essersi il giudice d'appello limitato a richiamare l'ordinanza della Corte costituzionale n. 340 del 2005, collegandola al fatto che la documentazione per cui si era ottenuto il rimborso fosse riferibile ad operazioni oggettivamente inesistenti, senza fornire le ragioni della propria conclusione interpretativa anche in violazione dell'art. 2697 cod. civ., non essendo stata fornita la prova né dell'inesistenza delle operazioni, da considerarsi al più antieconomiche e non remunerative, oltre ad avere essa stessa una sede, né dell'affermazione secondo cui le società coinvolte avessero usato vari espedienti per non pagare l'Iva 3.
Le censure sono entrambe inammissibili. Quanto alla prima, si osserva come i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri non solo della specificità e della completezza, ma anche della riferibilità alla decisione stessa (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530) e come, dunque, quelli con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3 cod. prov. civ. debbano essere dedotti, a pena di inammissibilità, sia mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, sia mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, e ad illustrare, in modo esauriente, le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.
E' dunque inammissibile la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass., Sez. 2, 19/1/2005, n. 1063;
Cass., Sez. 1, 17/5/2006, n. 11501; Cass., Sez. 1, 8/3/2007, n. 5353; Cass., Sez. 1, 5/8/2020, n. 16700; Cass., Sez. 1, 29/11/2016, n. 24298), così come è inammissibile il motivo nel quale il vizio venga solo apoditticamente enunciato nell'intestazione senza precisare in qual modo (se per contrasto con la norma indicata o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530).
Nella specie, il primo motivo si limita a contestare l'avviso di accertamento, senza censurare in alcun modo la sentenza impugnata. La ricorrente non ha, infatti, sviluppato, nell'esposizione, alcun argomento in diritto volto a contestare, con specifico riferimento a ciascuna delle disposizioni e a ciascuno degli istituti asseritamente violati, singolarmente considerati, in relazione a quale determinato convincimento espresso dal giudice del merito possa essere ravvisata un'altrettanto determinata applicazione erronea o falsa di quella singola norma o di quell'istituto, essendosi limitata a sostenere l'illiceità della condotta dell'Amministrazione finanziaria sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e buona fede, per avere la stessa emesso un nuovo avviso di accertamento a fronte della chiusura definitiva di altro procedimento esitato con il riconoscimento del diritto al rimborso Iva, e dell'erronea scelta dell'azione da intraprendere al fine di ottenere le somme indebitamente corrisposte, ossia emettendo un avviso di accertamento anziché azionando la garanzia assicurativa o agendo per la ripetizione dell'indebito, senza fare alcun riferimento al decisum, sì da profilarsi l'inammissibilità del motivo per difetto assoluto di specificità.
Peraltro, il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza, nella quale non vi è alcun riferimento ai concetti espressi nella doglianza (tipo di azione da intentare a cura dell'Ufficio), essendo essa fondata sull'affermata compatibilità dell'accertamento compiuto dall'Ufficio, in presenza di operazioni inesistenti, con l'adesione del contribuente alla procedura di definizione ai sensi dell'art. 9, legge n. 289 del 1992, alla stregua dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 340 del 27/7/2005, profilandosi sotto questo aspetto la novità della questione rispetto ai rilievi sollevati nei gradi di merito.
Quanto al secondo motivo, invece, l'inammissibilità deriva da due ordini di ragioni. Per un verso, si osserva come l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduca nelrordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione e afferente all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, in quanto, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez.
U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940), con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Per altro verso, va osservato come, nell'ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall'art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 1:34, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - debba indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860;
Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/12/2016, n. 26774; Cass., sez. L., 06/08/2019, n. 20994). E poiché il ricorrente non ha assolto, nella specie, ad alcuno degli incombenti sopra precisati, non avendo indicato specificamente il fatto storico omesso e non avendo chiarito le ragioni di fatto poste a base delle sentenze emesse nei due gradi di merito e dimostrato la reciproca diversità, le censure devono considerarsi inammissibili.
11. In conclusione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente. P.Q.M . Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del r