Sentenza — n. 8294/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14192/2018 proposto da: GIENNE snc di NIERI GIOVANNI & C., in, persona del leaale ,Gb.L.-- ci, eon vtì e rappresentante pro tempore, rappresentata—e difesài d-a1TrAvv. Chiara Pacifici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Sardegna n. 29; - ricorrente - Contro ASCIT -Servizi Ambientali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Baldacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/a; 471 - con troricorrente - avverso la sentenza n. 369/02/18 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 19/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 2/2/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 c.p; Sentenza — n. 8294/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La ASCIT ha depositato controricorso. I 4. In prossimità dell'udienza la ricorrente ASCIT -Servizi Ambientali S.p.a accettava la rinuncia al ricorso della ricorrente. Considerato che 1. L'ASCIT ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso della ricorrente ex art. 390 c.p.c. Consegue da ciò che sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese.
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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14192/2018 proposto da: GIENNE snc di NIERI GIOVANNI & C., in, persona del leaale ,Gb.L.-- ci, eon vtì e rappresentante pro tempore, rappresentata—e difesài d-a1TrAvv. Chiara Pacifici ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Sardegna n. 29; - ricorrente - Contro ASCIT -Servizi Ambientali S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Baldacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza dell'Emporio n. 16/a; 471 - con troricorrente - avverso la sentenza n. 369/02/18 della Commissione tributaria Regionale della Toscana, depositata il 19/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 2/2/2022 dal Consigliere Dott.
Stefano Pepe; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbimento dei restanti motivi; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 369/02/18 della Commissione tributaria Regionale della Toscana (CTR), depositata il 19/02/2018, veniva rigettato l'appello proposto dalla GIENNE snc di NIERI GIOVANNI & C., avverso gli avvisi di accertamento con i quali la ASCIT -Servizi Ambientali S.p.a., quale società incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori, aveva richiesto il pagamento della tariffa di igiene ambientale (TIA).
In particolare, la CTR, nel confermare la statuizione dei giudici di primo grado, affermava la legittimazione della ASCIT ad emettere le indicate ingiunzioni di pagamento nonché la corretta determinazione degli importi dovuti.
2. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
3. La ASCIT ha depositato controricorso. I 4. In prossimità dell'udienza la ricorrente ASCIT -Servizi Ambientali S.p.a accettava la rinuncia al ricorso della ricorrente. Considerato che 1. L'ASCIT ha depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso della ricorrente ex art. 390 c.p.c. Consegue da ciò che sussistono i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c., nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Cc:& deciso in Roma il 2 febbraio 2022 mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. L -(7 Il Presidente (42— DEPOSIT