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Ordinanza — n. 8287/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed because tax authority withdrew the contested act, extinguishing the legal dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8287/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the tax authority voluntarily annulled the contested assessment notice. This self-annulment extinguished the subject matter of the dispute, leaving no legal interest for the court to adjudicate. Consequently, the proceedings were terminated and costs were shared between the parties.

Regesto Legislator

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d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; Cass., 27 febbraio 2020, n. 5351: The voluntary annulment of the contested administrative act by the authority causes the extinction of the judicial proceedings due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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voluntary annulment extinction of proceedings cessation of subject matter tax appeal dismissal autotutela withdrawal cessione di azienda risanamento dell'impresa in diritto tributario trasferimento delle azioni

Disposizioni normative citate

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d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46
546 del 1992, art. 46; Cass., 3 marzo 2021, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 3 marzo 2021, n. 5757
46; Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n.
Cass., 18 aprile 2017, n. 9753
5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., 23 settembre 2011, n.
Cass., 23 settembre 2011, n. 19533
Cass., 27 febbraio 2020, n. 5351
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14357/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia; - ricorrente - contro Astellas Pharma S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Via Giuseppe Mercalli n. 11, presso lo studio del prof. avvocato Leonardo Perrone che la rappresenta e difende unitamente al prof. avvocato Giuseppe Marini; eo7 - controricorrente - avverso la sentenza n. 164/28/12, depositata il 28 novembre 2012, della Commissione tributaria regionale della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 novembre 2021, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. Rilevato che: 1. - l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 164/28/12, depositata il 28 novembre 2012, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello proposto da Astellas Pharma S.p.a., così integralmente riformando la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva annullato un avviso di liquidazione emesso, ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali, dietro riqualificazione, quale cessione di azienda, della fattispecie impositiva correlata ad un conferimento societario di azienda ed alla successiva cessione delle partecipazioni azionarie; - Astellas Pharma S.p.a. resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.

Considerato che: 1. - in via pregiudiziale, tra le parti è cessata la materia del contendere in ragione dell'annullamento, in autotutela, dell'atto impugnato da parte dell'Agenzia; - come, difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte, l'annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; Cass., 3 marzo 2021, n. 5757; Cass., 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., 23 settembre 2011, n. 19533), risultando, così, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali incidenti sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata e idonei, perciò, a far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5351); 2. - venendo in considerazione l'applicazione del d.p.r. n. 131 del 1986, art. 20, - disposizione questa che, in corso di causa, è stata interessata da riformulazioni normative (I. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 87;

I. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, c. 1084), e da pronunce del Giudice delle Leggi (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158; Corte Cost., 16 marzo 2021, n. 39), che hanno profondamente inciso sul previgente (e prevalente) orientamento di legittimità della Corte quanto alla natura giuridica, ed alla funzione qualificatoria, di detta disposizione, - le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, atteso che il sovrapporsi, sull'orientamento di legittimità, di detti interventi normativi, e delle conseguenti pronunce della Corte Costituzionale, hanno conferito alla res controversa profili di novità con conseguente mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere e compensa integralmente le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto il 4 novembre 2021.