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Ordinanza — n. 8279/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to obtain tax authority's visa on withdrawal notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8279/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer's notice of withdrawal lacked the required visa from the tax authority's lawyers. Although the taxpayer formally renounced the appeal, the tax administration did not sign the document, preventing its legal effect. Consequently, the Court ruled that the procedural defect rendered the appeal inadmissible rather than extinguished the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.; A notice of withdrawal from a cassation appeal must be notified to parties or communicated to their lawyers with their visa; without this, the appeal is inadmissible despite the taxpayer's intent to withdraw.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility withdrawal notice visa requirement tax authority procedural defect supervening lack of interest compensation of litigation costs fondi strutturali per l'agricoltura rendita semplice d'invalidità regime comune forfettario per i produttori agricoli

Disposizioni normative citate

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Art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.
secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 390, ultimo comma, cod.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater
non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876
Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782
3876; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782; Sez.
Sez. L, n. 25625 del 12/11/2020
14782; Sez. L, n. 25625 del 12/11/2020); 1.4.
Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22895-2017 proposto da: SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE I FILARI DI CIERI ENRICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato PIERO SANDULLI, rappresentata e difesa dall’Avvocato MASSIMO BASILAVECCHIA giusta procura speciale estesa in calce al ricorso - ricorrente– contro F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22895/2017 Numero sezionale 769/2022 Numero di raccolta generale 8279/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente – avverso la sentenza n. 144/07/2017 della Commissione Tributaria Regionale dell’ABRUZZO, depositata il 28/2/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Società Agricola Semplice I Filari di Cieri Enrico propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo aveva parzialmente accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 485/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, in accoglimento del ricorso proposto avverso avvisi di liquidazione con i quali erano stati revocati i benefici previsti per il cd. compendio unico dall’art. 5 bis della L. n. 597/1994, dettato in materia di arrotondamento della proprietà contadina nelle comunità montane, ritenendo difettasse il presupposto della coltivazione o conduzione diretta del compendio unico da parte della società acquirente, con richiesta di pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale;

Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data 1.2.2022, la contribuente ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso in conseguenza degli impegni assunti in sede di presentazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012; 1.2. tale atto è stato notificato all'Amministrazione finanziaria, che non ha tuttavia prestato adesione alla rinuncia al ricorso; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 22895/2017 Numero sezionale 769/2022 Numero di raccolta generale 8279/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 1.3. secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (Cass.

SU, 18/02/2010, n. 3876; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782; Sez. L, n. 25625 del 12/11/2020); 1.4. nella specie, in assenza del visto dell'Amministrazione finanziaria all'atto di rinuncia notificato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 1.5. le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto delle ragioni del sopravvenuto difetto di interesse al ricorso; 1.6. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.3.2022. Il Presidente (Domenico Chindemi) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C