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Ordinanza — n. 8273/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, overturning lower court on agricultural entrepreneur registration requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8273/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's objection regarding the six-month filing deadline due to a statutory suspension of terms. The court found the lower tribunal erred by failing to verify the specific registration of the legal representative in the agricultural social security fund, a mandatory condition for the tax benefit. Consequently, the appeal was allowed, the lower judgment was quashed, and the case was remanded for a new hearing with a different tribunal composition.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018; Art. 2, comma 1, lett. a), D.L. n. 119/2018: The suspension of appeal deadlines applies to the filing of the counter-appeal, and the tax authority must verify the specific registration of the legal representative in the agricultural social security fund to grant the benefit.

Parole chiave

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agricultural entrepreneur registration social security fund inscription tax benefit eligibility suspension of appeal deadlines remand for new hearing tax agency counter-appeal lower court error iscrizione d'ipoteca

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Art. 6, comma 11, D.L. n. 119/2018
pertanto, considerando che la sentenza d’appello è stata depositata il 19.6.2018 e che il termine lungo di impugnazione (in assenza di notifica) era destinato a scadere il 21.1.2019, in pendenza dell'operatività (24 ottobre 2018 - 31 luglio 2019) della sospensione straordinaria ex art. 6, comma 11, del D.L.
Art. 2, comma 1, lett. a), D.L. n. 119/2018
il d.lgs. 29 marzo 2004, n.
art. 2 D.Lgs. n. 101/2005
99/2004, art. 2 D.Lgs. n. 101/2005) per avere la Commissione Tributaria Regionale respinto l’appello affermando che la produzione, anche tardiva, della documentazione richiesta ai fini della concessione delle agevolazioni riconosciute dal D.Lgs.
articolo 2135 c.c
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31864-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente– contro COLIBRÌ SOCIETÀ IMMOBILIARE A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato LUIGI PIEMONTE, rappresentata e difesa F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 31864/2019 Numero sezionale 772/2022 Numero di raccolta generale 8273/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 dall’Avvocato ROLANDO SEPE giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - controricorrente – avverso la sentenza n. 1995/2018 della Commissione Tributaria Regionale della PUGLIA, depositata il 19/6/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 2055/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, in accoglimento del ricorso proposto da Colibrì società immobiliare a r.l. avverso avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro relativa al decreto di trasferimento di immobili emessi dal Tribunale di Foggia in favore della contribuente; la società Colibrì resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. va preliminarmente esaminata l'eccezione della controricorrente di tardività del ricorso per mancato rispetto del termine di sei mesi ex art.327 c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009.; 1.2. l'eccezione è infondata; 1.3. ai sensi del comma 11 dell'articolo 6 del D.L. n. 119/2018, relativamente alle liti che possono essere definite, sono infatti sospesi, per un periodo di nove mesi, <<i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019>>; 1.4. secondo l'interpretazione accolta da questa Corte, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018 la sospensione dei termini F i r m a t o D a :

C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 31864/2019 Numero sezionale 772/2022 Numero di raccolta generale 8273/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 d'impugnazione dal 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 opera ex lege, in presenza dei requisiti di definibilità, anche solo in astratto (ovvero senza la necessità di una concreta istanza di definizione), della lite pendente (cfr., Cass. n. 41170/2021; cfr. anche se in relazione a condoni diversi, ma regolati da discipline contenenti disposizioni analoghe a quella in esame, Cass. n. 7328/2021 in motiv., Cass. n. 11913/2019, 11531/2016, 6826/2009); 1.5. pertanto, considerando che la sentenza d’appello è stata depositata il 19.6.2018 e che il termine lungo di impugnazione (in assenza di notifica) era destinato a scadere il 21.1.2019, in pendenza dell'operatività (24 ottobre 2018 - 31 luglio 2019) della sospensione straordinaria ex art. 6, comma 11, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136, l'appello era ancora proponibile; 1.6. ne consegue che la notifica del ricorso in data 21.10.2019 era tempestiva; 2.1. con unico mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 1 e 2, co.

D.Lgs. n. 99/2004, art. 2 D.Lgs. n. 101/2005) per avere la Commissione Tributaria Regionale respinto l’appello affermando che la produzione, anche tardiva, della documentazione richiesta ai fini della concessione delle agevolazioni riconosciute dal D.Lgs. n. 99/2004, in particolare relativa all’iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale, non impediva di usufruire delle agevolazioni; 2.2. il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha introdotto la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), definito come colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro, ed i suddetti requisiti sono accertati, ad ogni effetto, dalle Regioni (art.1, comma 2);

F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 31864/2019 Numero sezionale 772/2022 Numero di raccolta generale 8273/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 2.3. l'accertamento regionale è necessario ai fini dell'iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (circ.

INPS 24 maggio 2004, n. 85), a sua volta presupposto per il trattamento tributario; 2.4. in base all'art.1, co.1, d.lgs. 99/04, dunque, <<è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro>>; 2.5. stabilisce il co. 3 che anche le società di persone, cooperative e di capitali possono essere considerate imprenditori agricoli professionali, a condizione (per quanto qui rileva) che <<lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale>>; 2.6. i benefici spettanti al coltivatore diretto sono stati estesi - a condizione del conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale - alle società agricole (anche con il <<tipo>> della s.r.l., come nella specie) secondo il disposto dell'art.

2. co. 4° d.lgs. 99/04 (<<Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto>>; 2.7. un'ulteriore estensione di favore è poi contenuta nell'art.1 co.5- ter d.lgs.99/04, in forza del quale <<le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica F i r m a t o D a :

C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 31864/2019 Numero sezionale 772/2022 Numero di raccolta generale 8273/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS.

Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti>>; 2.7. orbene, nel caso di specie l’Agenzia delle entrate ha dedotto che la società ricorrente in primo grado, in riferimento all’acquisto di terreni agricoli con atto registrato in data 10.5.2010, aveva effettuato la richiesta per ottenere il certificato IAP del proprio rappresentante legale in data 5.8.2013, rilasciato in data 7.8.2013, ed aveva inoltre richiesto l’iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale in data 8.7.2010; 2.8. la Commissione tributaria regionale non ha, dunque, fatto corretta applicazione di tale principio in quanto non ha accertato in fatto la sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale in capo alla società di capitali in questione, né l'ulteriore requisito dell'iscrizione (anche con riserva) alla gestione previdenziale per l'agricoltura dell'amministratore al momento della stipula dell'atto, condizione ulteriore ed indispensabile per la fruizione dell'agevolazione in questione, limitandosi a richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel contesto della nuova disciplina dell'imprenditore agricolo professionale, non è richiesta la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della legge n. 604/1954, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare;

3. il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, la quale (in diversa composizione) rinnoverà il giudizio in considerazione dei principi dianzi espressi e regolerà le spese anche relative al presente grado F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 31864/2019 Numero sezionale 772/2022 Numero di raccolta generale 8273/2022 Data pubblicazione 14/03/2022

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.3.2022. Il Presidente (Domenico Chindemi) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A