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Ordinanza — n. 8269/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8269/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8269/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18941-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente– contro AZIENDA AGRICOLA CIFELLI DI CIFELLI ANNA E CHIARA SOCIETA’ SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata – avverso la sentenza n. 1720/27/2017 della Commissione Tributaria Regionale della PUGLIA, depositata il 15/5/2017; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a :

Regesto Legislator

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art. 57 D.Lgs. n. 546/1992, art. 5 bis D.Lgs. n. 228/2002, art. 7 D.Lgs. n. 99/2004, art. 5 bis D.Lgs. n. 228/2001, art. 586 c.p; Ordinanza — n. 8269/2022 — snciv · Corte di Cassazione: P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18941/2018 Numero sezionale 770/2022 Numero di raccolta generale 8269/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 quale è espressamente subordinato l'accesso al beneficio a norma dell'art. 5 della detta legge e non assumendo rilevanza, pertanto, il contrario principio per il quale di regola non si decade da un'agevolazione ove non richiesta al momento dell'imposizione (cfr.

Parole chiave

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sgravio fiscale successivo inoltro della dichiarazione fiscale deduzione fiscale delle spese d'acquisizione differimento dell'imposizione elenco dei contribuenti detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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art. 57 D.Lgs. n. 546/1992
art. 5 bis D.Lgs. n. 228/2002
nel caso in esame la controversia ha ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso di imposte già versate per mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 5 bis D.Lgs. n. 228/2002, come modificato dall’art.
art. 7 D.Lgs. n. 99/2004
228/2002, come modificato dall’art. 7 D.Lgs. n. 99/2004 (Compendio unico);
art. 5 bis D.Lgs. n. 228/2001
97/1994, art. 5 bis D.Lgs. n. 228/2001) avendo la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che la contribuente avesse diritto al rimborso delle somme versate sebbene quest’ultima avesse richiesto l’applicazione di un’agevolazione mai richiesta in precedenza, nell’atto sottoposto a tassazione; 2.2.
art. 586 c.p
ne consegue che la contribuente era incorsa in decadenza, non avendo formulato la dichiarazione di volersi avvalere dello specifico trattamento agevolato nell’atto sottoposto a registrazione (decreto di trasferimento immobiliare ex art. 586 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18941-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente– contro AZIENDA AGRICOLA CIFELLI DI CIFELLI ANNA E CHIARA SOCIETA’ SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata – avverso la sentenza n. 1720/27/2017 della Commissione Tributaria Regionale della PUGLIA, depositata il 15/5/2017; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18941/2018 Numero sezionale 770/2022 Numero di raccolta generale 8269/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva dichiarato inammissibile l’appello erariale avverso la sentenza n. 318/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, in accoglimento del ricorso proposto da Azienda Agricola Cifelli di Cifelli Anna e Chiara Società Semplice, avverso i provvedimenti di diniego di rimborso di imposte di registro, ipotecarie e catastali annualità 2008; la contribuente è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo ed il secondo mezzo si denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle censure proposte dall’Ufficio nell’atto di gravame, avendo la Commissione Tributaria Regionale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello affermando che nel giudizio di primo grado l’Ufficio aveva ritenuto l’infondatezza delle pretese della contribuente per il rimborso delle imposte versate <<in considerazione del fatto che, nel caso di società di persone, il requisito di imprenditore agricolo doveva essere posseduto almeno da un socio, prima e non dopo l’aggiudicazione dei beni>>, mentre nel giudizio di appello l’appellante aveva sostenuto che <<il mancato rimborso delle somme pagate dopo la riliquidazione degli originari avvisi dipendeva dalla mancata dimostrazione, incombente sulla parte, della costituzione di un compendio unico>>, con conseguente domanda nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. n. 546/1992; 1.2. le censure sono fondate; 1.3. nel caso in esame la controversia ha ad oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso di imposte già versate per mancato riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 5 bis D.Lgs. n. 228/2002, come modificato dall’art. 7 D.Lgs. n. 99/2004 (Compendio unico);

F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18941/2018 Numero sezionale 770/2022 Numero di raccolta generale 8269/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 1.4. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 23862/2020, 31626/2018, 11682/2007), nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l'Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi <<a tutto campo>>, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali <<falle>> del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall'Amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, comunque, attengono all'originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato; 1.5. la statuizione di inammissibilità dell’appello erariale non è conforme quindi ai principi di diritto dianzi illustrati; 2.1. con il terzo motivo si lamenta violazione di norme di diritto (art. 7 D.Lgs. n. 99/2004, art. 5 bis L. n. 97/1994, art. 5 bis D.Lgs. n. 228/2001) avendo la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che la contribuente avesse diritto al rimborso delle somme versate sebbene quest’ultima avesse richiesto l’applicazione di un’agevolazione mai richiesta in precedenza, nell’atto sottoposto a tassazione; 2.2. la doglianza è parimenti fondata; 2.3. questa Corte ha già affermato che in tema di agevolazioni tributarie, non si rinviene nell'ordinamento un principio generale secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione è irrevocabilmente perduta, potendosi anzi, alla luce dell'art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dedurre il principio contrario secondo il quale - sia pure nel rispetto dei limiti temporali previsti per richiedere il beneficio - è possibile rimediare all'erronea imposizione (cfr.

Cass. n. 14122/2010); 2.4. tuttavia, si è anche precisato che in tema di agevolazioni tributarie per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui alla L. n. 604 del 1954, incorre in decadenza il soggetto che non abbia formulato la dichiarazione di volersi avvalere dello specifico trattamento agevolato nell'atto traslativo sottoposto a registrazione, trattandosi di formalità alla F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18941/2018 Numero sezionale 770/2022 Numero di raccolta generale 8269/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 quale è espressamente subordinato l'accesso al beneficio a norma dell'art. 5 della detta legge e non assumendo rilevanza, pertanto, il contrario principio per il quale di regola non si decade da un'agevolazione ove non richiesta al momento dell'imposizione (cfr.

Cass. n. 15863/2018; conf. Cass. nn. 16210/2021 e 2643/2020 in motivazione); 2.5. va data pertanto continuità al principio secondo cui anche un'agevolazione fiscale può essere richiesta in un momento successivo a quello dell'imposizione, ma solo a condizione che la normativa di riferimento non imponga al contribuente di farla valere con specifiche modalità, come è ad esempio espressamente stabilito in tema di agevolazioni ex d.lgs. n. 99 del 2004 che vanno richieste al momento della registrazione dell'atto; 2.6. nel caso in esame, è incontestato che successivamente all’integrazione dei decreti di trasferimento con la dichiarazione dell’aggiudicataria di volersi avvalere delle agevolazioni previste per l’acquisto di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP), la contribuente aveva richiesto il rimborso delle somme versate, ritenendo di poter beneficiare anche delle agevolazioni di cui all’art. 5 bis D.Lgs. n. 228/2001, come modificato dall’art. 7 D.Lgs. n. 99/2004; 2.7. ne consegue che la contribuente era incorsa in decadenza, non avendo formulato la dichiarazione di volersi avvalere dello specifico trattamento agevolato nell’atto sottoposto a registrazione (decreto di trasferimento immobiliare ex art. 586 c.p.c. con rettifica giudiziale successiva alla registrazione);

3. in conclusione, la gravata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con rigetto dell'originario ricorso della società contribuente;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre le spese dei gradi di merito possono essere compensate in ragione del posteriore consolidarsi della giurisprudenza in materia F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18941/2018 Numero sezionale 770/2022 Numero di raccolta generale 8269/2022 Data pubblicazione 14/03/2022

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna la società contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 2.3.2022. Il Presidente (Domenico Chindemi) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o