Ordinanza — n. 8256/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3465/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – contro VOLATILE SALVATORE, domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Taranto. – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8256/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con memoria ex art. 378, cod. proc. civ., del 25/02/2022 (notificata a mezzo PEC al patrono erariale), il contribuente — sulla premessa di avere presentato, il 28/05/2019, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere provveduto al versamento della prima delle venti rate dell’importo da corrispondere ai fini della definizione agevolata — ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi del comma 13 del citato articolo 6.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3465/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente – contro VOLATILE SALVATORE, domiciliato in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Taranto. – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.
SICILIA, sezione staccata CATANIA, n. 359/18/11, pronunciata il 01/12/2011, depositata il 12/12/2011; F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 3465/2013 Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 8256/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’08 marzo 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Riccardo Guida; dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; la cassazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio alla C.T.P. di Catania.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Sicilia, sezione staccata di Catania, per quanto qui rileva, ha dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi di gravame, l’appello dell’ufficio finanziario avverso la sentenza di primo grado che confermava parzialmente l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione Irpef, per il 2003, il reddito di partecipazione di Salvatore Volatile, quale socio (al 50%) della Volatile Bernardo Snc di Francesco e Salvatore Volatile, fondato sul disconoscimento di costi non di competenza e non inerenti.
2. L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza d’appello; il contribuente resiste con controricorso.
3. Con memoria ex art. 378, cod. proc. civ., del 25/02/2022 (notificata a mezzo PEC al patrono erariale), il contribuente — sulla premessa di avere presentato, il 28/05/2019, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere provveduto al versamento della prima delle venti rate dell’importo da corrispondere ai fini della definizione agevolata — ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi del comma 13 del citato articolo 6.
L’istanza è corredata della documentazione di riscontro e delle quietanze (modello F24) di versamento delle rate scadute della procedura condonistica. r.g. n. 3465/2013 2 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 3465/2013 Numero sezionale 805/2022 Numero di raccolta generale 8256/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 4.
Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è enunciato, in generale, dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018. Così deciso in Roma, 08 marzo 2022 Il Presidente (Federico Sorrentino) r.g. n. 3465/2013 3 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .