Tax court denies IRAP tax break for hospital group, ruling it lacks regulated utility status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the hospital group's appeal against the Regional Tax Commission's decision to deny a specific IRAP tax reduction. The appellant argued that their healthcare services qualified as 'infrastructure' under EU competition rules, warranting the tax benefit reserved for regulated utilities. The court rejected this, holding that the tax advantage applies only to specific sectors with predetermined tariffs reflecting fiscal costs, a condition not met by the hospital's activities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997; The tax reduction for regulated infrastructure activities is limited strictly to designated sectors with tariff-based cost structures, excluding general healthcare providers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
appresentata e difesa dall’avv.to Giovanni Puoti con i l qual e è elettivamente domiciliata in Roma, viaPanama, n.
68. Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. Controricorrente Oggetto:attività sanitaria avverso la sentenza n. 906 / 28 /15 della Commissione t ributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR), depositata in data 17/02/2015e non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere Rosita D ’Angiolella n ella camera di consiglio del 24 febbraio2022. RITENUTO CHE:CONSIDERATO CHE:Complesso IntegratoColumbus a sua volta svolgente, in virtù di rapporto convenzionale con il Policlinico 'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446del 1997 . (v., Cass.
Sez.5, 22/12/2021, n. 41282) , Il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, va escluso per le sole imprese che svolgono attività regolamentata nei settori ivi indicati (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti), in forza di una concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria del corrispettivo che tenga conto del costo fiscale dell'IRAP e sia sensibile alle variazioni di tale costo, in quanto in detti settori la tariffa tiene conto specificamente di detto costo .
Tale pronuncia si allinea ai precedenti resi dalla Corte con riguardo ad altri settori (in prevalenza il settore dei trasporti), tenendo fede ad un’ interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997, anche alla luce delle fonti di diritto comunitario e della pluralità delle fonti normative multilivello.sulla vincolatività delle decisioni della Commissione Europea che, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dall'art. 211 (ex art. 155) del Trattato CE, sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza, in forza degli artt. 88 e 87 (ex artt. 93 e 92) dello stesso Trattato, norma nazionale all’effettività delle regole del Trattato CE, come dagli esiti della decisione C (2007) 4133 della Commissione Europea, ne deriva che non verificandosi, per l’attività svolta dall’associazione ricorrente (non assoggettata a un regime concessorio con regolamentazione tariffaria che tenga conto del costo IRAP), - si ripete - alcuna ingiustificata sovracompensazione, distorsiva per la concorrenza, mentre , diversamente opinando,l’esclusione della misura di vantaggio fiscale sarebbe ingiustificatamente selettiva.associando al termine “infrastruttura” un significato generico, riferibile ad ogni settore o servizio di interesse pubblico , e sganciato dal suo proprio significato di complesso degli impianti e delle installazioni occorrenti all’espletamento dei servizi infrastrutturali (es. ferroviar i , aeroportuali,stradali, scolastici) c on la conseguenza che la impugnata sentenza, là dove ha escluso l’associazione ricorrente - la quale gestisce servizi di ricovero e di cura alle persone - dal vantaggio fiscale, si pone in contrasto (si ripete) con la lettura della norma data dalla Commissione Europea nella richiamata decisione.
Ed invero, da tale (errata) impostazione ne è derivato (seppur non esplicitamente norma nazionale all’effettività delle regole del Trattato CE, come dagli esiti della decisione C (2007) 4133 della Commissione Europea, l’attività sanitaria non rientra tra i settori che l’art. 11, esclude solo in tali settori il beneficio comport e rebbe , infatti 22/12/2021, n. 41282) attesa la novitàdella questione al tempo della proposizione del ricorso .
9. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo da parte dell’Agenzia delle entrate, soccombente, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.