Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8146/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement; parties agreed to extinguish litigation and offset costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8146/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement to terminate the proceedings. The municipality of Pineto and ENI s.p.a. mutually agreed to annul the tax assessment notice through self-help, thereby removing the subject matter of the dispute. Consequently, the Court ordered the litigation costs to be compensated between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 112 c.p.c.; Art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement extinguishing the subject matter of the dispute, the cassation appeal is declared extinguished and costs are compensated.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement extinguishment of appeal compensation of costs tax assessment notice self-help annulment competenza territoriale enclave territoriale territorio non autonomo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
CONSIDERATO CHEIl Comune di Pineto deduce: primo motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c.; secondo motivo : vizio di motivazione della sentenza; terzo motivo: violazione del d.lgs.
Art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
1249 del 1939; sesto motivo: vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.; settimo motivo: violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione del giudicato; ottavo motivo: violazione delle disposizioni normative di iscrizione catastale (r.d.l.
art. 112 c.p
CONSIDERATO CHEIl Comune di Pineto deduce: primo motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c.; secondo motivo : vizio di motivazione della sentenza; terzo motivo: violazione del d.lgs.
artt. 817 c.c
5 c.p.c.); secondo motivo: natura pertinenziale delle piattaforme, violazione e falsa applicazione degli artt. 817 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8694/2013 R.G. proposto da Comune di Pineto, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando D'Amaro, con domicilio eletto in Roma, via Trionfale, n. 5637, presso lo studio, giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro ENI s.p.a., rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Salvini, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso lo studio, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale. - controricorrente - nonché ENI s.p.a., rappresentato e difeso dall'Avv.

Livia Salvini, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso lo studio, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale. - ricorrente incidentale - contro Comune di Pineto, rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando D'Amario, con domicilio eletto in Roma, via Trionfale, n. 5637, presso lo studio, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. - controricorrente - n-2, 612 avverso la -sentenza della Commissione tributaria regionale di L'Aquila, depositata il 14/6/2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022 dal Consigliere dott.

Oronzo De Masi. RITENUTO CHE La Commissione provinciale di Teramo accoglieva il ricorso di Eni s.p.a. avverso l'avviso di accertamento ICI, per gli anni dal 1999 al 2004, per quattro piattaforme petrolifere per l'estrazione di idrocarburi, poste nel mare prospiciente il Comune di Pineto, nelle acque territoriali del mare Adriatico, non iscritte in catasto, rilevando la insussistenza del potere impositivo del Comune sul mare territoriale e la intassabilità delle piattaforme in quanto non iscrivibili in catasto, ovvero iscrivibili alla categoria "E", esente da ICI.

La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dal Comune di Pineto, ribadendo, con varie argomentazioni, la non imponibilità delle piattaforme. Ricorre per la cassazione della sentenza il Comune di Pineto con dodici motivi d'impugnazione. La società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con sette motivi d'impugnazione. CONSIDERATO CHEIl Comune di Pineto deduce: primo motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c.; secondo motivo : vizio di motivazione della sentenza; terzo motivo: violazione del d.lgs. n. 504 del 1992; quarto motivo: violazione dei principi costituzionali (artt. 3 e 53 Cost.), erronea correlazione tra imponibilità e produzione di reddito; quinto motivo: violazione del r.d.l. n. 652 del 1939, convertito dalla I. n. 1249 del 1939; sesto motivo: vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.; settimo motivo: violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione del giudicato; ottavo motivo: violazione delle disposizioni normative di iscrizione catastale (r.d.l. n. 652 del 1939, convertito dalla I. n. 1249 del 1939), del decreto n. 28 del 2/1/1998, del d.p.r. n. 138 del 1998, del d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla I. n. 286 del 2006, del Regolamento ex d.p.r. n. 1142 del 1949; nono motivo: violazione dei principi di prassi; decimo motivo: violazione delle disposizioni normative di iscrizione catastale (r.d.l. n. 652 del 1939, convertito dalla I. n. 1249 del 1939) del decreto n. 28 del 2/1/1998, del d.p.r. n. 138 del 1998, del d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla I. n. 286 del 2006, del Regolamento ex d.p.r. n. 1142 del 1949, dei principi di prassi; undicesimo motivo: violazione dell'art. 112 c.p.c., vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n.5 c.p.c.; motivo dodicesimo: violazione di legge e di prassi.

L'ENI, con il ricorso incidentale, deduce: primo motivo: carenza di potere di imposizione, insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso per il giudizio (art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.); secondo motivo: natura pertinenziale delle piattaforme, violazione e falsa applicazione degli artt. 817 c.c. e 23, r.d. n. 1443 del 1927 (art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.); terzo motivo: insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso (art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.); quarto motivo: carenza di potere del Comune di determinare il valore delle piattaforme, quinto motivo: determinazione del valore in base al bilancio, violazione dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1992; sesto motivo: inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa; settimo motivo: illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni; ottavo motivo: applicabilità della continuazione ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997.Con istanza datata 15/5/2019 del Comune di Pineto, recante l'adesione di Eni s.p.a., è stata chiesta la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali, a seguito di accordo transattivo intercorso tra le parti in causa e conseguente annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, con ciò essendo venuta meno la materia del contendere.

La istanza merita accoglimento e le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, non avendo le parti più interesse ad una decisione giudiziale.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l'estinzione del giudizio per cassazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022 tenuta mediante collegamento da remoto. Il Presidente menico Chiruemi) St--1471" verLurpr,