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Ordinanza — n. 8140/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by taxpayer's acceptance of simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8140/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer formally accepted the simplified settlement procedure under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The Agency of Revenue, having received no objection to this settlement, failed to notify any denial of the agreement within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute ceased to exist, leading to the dismissal of the appeal and the offsetting of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; When a taxpayer accepts the simplified settlement procedure and the tax authority does not notify a denial within the prescribed period, the litigation is extinguished due to the cessation of the disputed subject matter.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal extinguishment denial notification deadline cessation of subject matter offsetting litigation costs sospensione della riscossione fiscale sottrazione dell'iva accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 12, D.L. 119/2018
Successivamente la difesa del contribuente ha depositato una nota con la quale ha comunicato di avere aderito definizione agevolata delle controversie sensi dell'art. 6 del decreto legge 119 del 2018, allegando copia della domanda e quietanza del versamento della prima rata.
Art. 46, comma 3, D.Igs. 546/1992
Le spese del giudizio estinto si compensano ex art. 46 comma 3 del D.Igs.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7748/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende - ricorrente- Contro FEDELE ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi 66 presso lo studio dell'avv. Simona Rinaldi Gallicani, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Montagnani -resistente Nel procedimento n. 7748/2013 avverso la sentenza n. 1/18/12 emessa dalla CTR della Emilia Romagna e depositata il 30/01/2012; udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del 13/01/2022 dal Consigliere Rita Russo;

RILEVATO CHE Il contribuente ha opposto l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate nell' anno 2007 in relazione all'omessa contabilizzazione dì ricavi ed operazioni attive ai fini IVA. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale per Romagna ha rigettato, con sentenza depositata in data 30 gennaio 2012. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. Il contribuente si è costituito resistendo con controricorso.

Successivamente la difesa del contribuente ha depositato una nota con la quale ha comunicato di avere aderito definizione agevolata delle controversie sensi dell'art. 6 del decreto legge 119 del 2018, allegando copia della domanda e quietanza del versamento della prima rata. Nulla ha opposto l'Agenzia delle entrate. Ai sensi del comma 12 dell'ad 6 cit. "l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali". Non risultando in atti il diniego e nulla avendo dedotto in merito la ricorrente Agenzia il giudizio è da dichiarare estinto per cessata materia del contendere.

Le spese del giudizio estinto si compensano ex art. 46 comma 3 del D.Igs. 546/1992. P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma, camera di consiglio del 13 gennaio 2022. IL PRESIDENTE menico Chtfijemi DEPOSITATO IN CANCE