Decreto — n. 8089/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4136/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Palumbieri Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Bassoli, con domicilio eletto in Roma, via San Giovanni Decollato, n. 14, presso lo studio del dott. Giancarlo Cossu; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4326/35/2016, pronunciata con riferimento all'atto n. 09720120002067060000.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 8089/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 4136/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Palumbieri Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Bassoli, con domicilio eletto in Roma, via San Giovanni Decollato, n. 14, presso lo studio del dott. Giancarlo Cossu; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4326/35/2016, pronunciata con riferimento all'atto n. 09720120002067060000.
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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4136/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Palumbieri Antonio, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Bassoli, con domicilio eletto in Roma, via San Giovanni Decollato, n. 14, presso lo studio del dott. Giancarlo Cossu; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4326/35/2016, pronunciata con riferimento all'atto n. 09720120002067060000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Roma 7_ DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO DEPOSITATO IN CANgELERIA oggi, 1 4 MAR 202 li C