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Ordinanza — n. 7986/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal when taxpayer pays simplified settlement, extinguishing the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7986/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer fulfilled the payment conditions for a simplified settlement agreement. The tax agency had previously requested the court to recognize the cessation of the controversy upon the taxpayer's compliance with the simplified procedure. Consequently, the court ruled that the litigation matter was resolved and the case was closed.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 119 del 2018; Art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018: When a taxpayer completes the payment requirements for a simplified tax settlement, the underlying litigation is extinguished, and the court must declare the case closed.

Parole chiave

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simplified tax settlement cessation of litigation tax dispute resolution payment conditions extinguishment of case arretrati d'imposta contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. n. 119 del 2018
Considerato che Con memoria in data 7 gennaio 2020 l'Agenzia delle entrate ha dato atto che la Direzione provinciale di Brescia aveva comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018
Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1425/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro SCARONI FAUSTO - intimato - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 2825/65/2015, depositata il 23 giugno 2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022 dal Consigliere Maria Elena Mele;

Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 2825/65/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia che, in accoglimento dell'appello proposto dal Fausto Scaroni, aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento emessa dall'Ufficio per l'anno 2007. L'Agenzia ha interposto ricorso avverso tale pronuncia affidato a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che Con memoria in data 7 gennaio 2020 l'Agenzia delle entrate ha dato atto che la Direzione provinciale di Brescia aveva comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

Chiedeva quindi a questa Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.Alla luce della documentazione prodotta e della richiesta formulata dall'Ufficio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in da