Cassation appeal dismissed as inadmissible due to untimely filing caused by counsel's error regarding publication dates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of San Marcello Pistoiese inadmissible because it was filed late. The Municipality argued that the delay was excusable due to the court registry's failure to notify them of the lower court's decision, claiming a violation of fair trial principles. The Court rejected this, ruling that the appeal period runs from the publication of the judgment in the registry, regardless of whether the parties were notified, and that relying on a notification error constitutes a legal error that cannot justify extending the deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; The appeal period runs from the publication of the judgment in the court registry, and a party's reliance on the registry's failure to notify them constitutes a legal error that precludes the extension of the deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5634/2016 R.G. proposto da Comune di San Marcello Pistoiese, in persona del Sindaco p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via E. Gianturco n. 11, presso lo studio dell'avv. Rita Colleluori, unitamente all'avv. Cristian Giangrande, che lo rapp.ta e difende come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro Fondazione "Filippo Turati" ONLUS, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Maresciallo Pilsudski n. 118, presso lo studio degli avv.tí Roberto Righi e Francesco Paoletti che lo rapp.tano e difendono come da procura a margine del controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 50/35/15 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 12 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'ORIANO MILENA nella pubblica udienza del 20/1/2022; lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Stanislao De Matteis, motivate nel senso dell'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 50/35/15, depositata il 12 gennaio 2015, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l'appello proposto dal Comune di San Marcello Pistoiese, avverso la sentenza n. 173/2/11 della Commissione Tributaria Provinciale dì Pistoia, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento ICI per il 2004, proposto dalla Fondazione 'Filippo Turati', ente morale ed onlus, per ottenere il riconoscimento della riduzione del 50% dell'imposta per inagibilità di alcuni immobili e dell'esenzione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 per altri.
3. avverso la sentenza di appello il Comune proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 18 febbraio 2016, formulando preliminarmente un'istanza di rimessione in termini stante la tardività del ricorso, affidato a quattro motivi; la Fondazione resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso il Comune denunciava la mancata declaratoria di Inammissibilità del ricorso originario per carenza di motivi e difetto probatorio assoluto - violazione dell'art.2967 c.c. (mancato assolvimento dell'onere probatorio);
2. con il secondo motivo deduceva: violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/1992; violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2- bis, legge 2 dicembre 2005, n. 248 e dell'art. 39 dei D.L. 223/06, entrato in vigore in data 4 luglio 2006; violazione dei principi costituzionali dì capacità contributiva ed uguaglianza; omessa motivazione su punto fondamentale e decisivo della controversia, e lamentava che fosse stata riconosciuta l'esenzione di cui all'art.7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n.504/1992, pur mancando la prova della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, richiesti dalla norma, per godere dell'agevolazione, non avendo i giudici di entrambi i gradi di merito considerato che è la natura dell'attività in concreto svolta dall'Ente , che determina la possibilità di ottenere l'agevolazione richiesta, a prescindere dalla natura dell'Ente stesso;
3. con il terzo motivo deduceva l'illegittimità' costituzionale e la violazione della direttiva comunitaria in materia di concorrenza e aiuti di stato dell'art. 7, comma 2-bis, legge 2 dicembre 2005, n. 248 e dell'art. 39 del d.l. 223/06, con conseguente inapplicabilità' nell'ordinamento del singolo Stato (italiano) sotto identico profilo, nonché l'illegittimità' dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/92, se interpretato nel senso di agevolare enti non commerciali che svolgono attività commerciale;
4. con il quarto motivo eccepiva la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/92, per il mancato rilievo dell'assoluta infondatezza della richiesta dell'agevolazione, attesa l'assenza di una valida prova sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma per godere del beneficio 5. l'istanza di rimessione in termini veniva fondata sulla circostanza di aver avuto conoscenza dell'avvenuto deposito della sentenza della CTR, in data 12 gennaio 2005, solo a seguito della comunicazione del dispositivo da parte della cancelleria, avvenuta in data 18 agosto 2015.
6. Va, al riguardo, preliminarmente osservato che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis c.p.c., può trovare applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione (Cass. n. 3277 del 2012). Tanto premesso, rileva tuttavia che, ai fini della proposizione dell'impugnazione, il termine c.d. lungo fissato dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, prescinde dal rispetto o meno dell'obbligo di comunicazione alle parti ad opera della cancelleria. (Vedi Cass. n. 15778 del 2007; n. 14297 del 2010; n. 26402 del 2014) Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto; tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall'impugnazione per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art.327 c.p.c. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all'art.327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall'omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità (vedi Cass. n. 17704 del 2010). 6.1 Questa Corte ha, infatti, già affermato che è ravvisabile un errore di diritto, che non può ritenersi incolpevole e giustificare quindi la rimessione in termini rispetto alla decadenza dai termini per impugnare, ove la parte si dolga dell'omessa comunicazione della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass. n. 5946 del 2017).
7. In continuità con tali principi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto. 7.1 Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 7.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n.115 del 2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune ricorrente a pagare alla controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 2.000,00 per compensi professionali, oltre € 200,00 per esborsi-, spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del com