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Decreto — n. 7896/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax collection process extinguished by statutory time limit; parties must request hearing to continue.

Numero d'incarto Decreto — n. 7896/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax collection process extinguished because neither party requested a hearing by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018 to extend the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax collection procedure extinguishes automatically if the parties do not request a hearing within the prescribed term, unless they actively petition the court to fix a hearing date.

Parole chiave

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tax collection procedure statutory time limit process extinction hearing request D.L. 119/2018 tax authority procedural deadline contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 D.L. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 1367/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Logistica Baldini Severino s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio de Benedictis, con domicilio eletto in Roma, via Prati Fiscali, n. 284, presso lo studio dell'Avv. Arif Guglielmo Tugal; e nei confronti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'Avv.

Daniele '173 Antonelli, con domicilio eletto in Roma, via di S. Maria Maggiore, n. 148, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Caldo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo n. 568/02/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 10820120002615509. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO