Cassation court dismisses appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit under Art. 6 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the statutory time limit for the simplified procedure expired without a request for continuance. Consequently, the Court held that the process ended automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure for simplified definition extinguishes automatically upon the lapse of the statutory deadline if no request for hearing fixation is made, terminating the process and assigning costs to the advancing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 19979/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Eta Estrusione Tecnologie Avanzate Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Nebbia Giuseppe, con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 74, presso lo studio dell'Avv. Iacobelli Gianni Emilio; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 113/1/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.TR403T200882.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 2/ che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di, n. 119 del 2018, il processo si estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IL CANCELLIERE ESPERTO Dott.