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Ordinanza — n. 7826/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to settlement under new simplified tax dispute resolution law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7826/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following a successful settlement agreement between the taxpayer and the tax authority. The lower court had previously partially upheld the taxpayer's appeal regarding a 2004 tax assessment, but the parties subsequently resolved the dispute under the new simplified procedure. Consequently, the Supreme Court ordered the termination of proceedings and allocated costs according to the specific provisions of the enabling law.

Regesto Legislator

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Art. 6 and 7 c. 2 lett. b) e c. 3 d. L. n. 119 del 2018; When parties reach a settlement agreement meeting the statutory conditions for simplified tax dispute resolution, the ongoing litigation must be declared extinguished.

Parole chiave

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simplified tax dispute resolution settlement agreement extinguishment tax assessment appeal Corte di Cassazione D.L. 119/2018 provisions effetto sospensivo della licenza edilizia licenza edilizia passata in giudicato differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 c. 10 del d. L. n. 119 del 2018
ha depositato atto istanza di sospensione del processo ex art. 6 c.
Artt. 6 e 7 c. 2 lett. b) e c. 3 d. L. n. 119 del 2018
L. n. 136 del 2018
119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018; - inoltre, dalla documentazione allegata a detta istanza risultano sussistenti le condizioni per la definizione di cui sopra; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo; Cons.
Art. 6 d. L. n. 119 del 2018
ha depositato atto istanza di sospensione del processo ex art. 6 c.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20477/2013 R.G. proposto da COSTRUZIONI EDIL METAL s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’Avv. Prof. Giuseppe Marino (PEC giuseppe.marino@cert.ordineavvocatimilano.it) con domicilio eletto in Roma presso l’Avv. Fabrizio Gizzi in Roma, via Oslavia n. 30 (PEC fabriziogizzi@ordineavvocatiroma.org) - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - Contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 20477/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Numero sezionale 6185/2021Numero di raccolta generale 7826/2022pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Data pubblicazione 10/03/2022 domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 412/12/12 depositata il 03/07/2012 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 07/12/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha accolto in parte l’appello dell’Ufficio e per l’effetto riformato solo in parte qua la pronuncia della CTP di Avellino che aveva sancito la illegittimità parziale dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP 2004; - ricorre il contribuente con atto affidato a un solo motivo; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e ha presentato anche ricorso incidentale, al quale la società replica con controricorso; nelle more del giudizio di cassazione la Costruzioni Edil Metal s.r.l. ha depositato atto istanza di sospensione del processo ex art. 6 c. 10 del d.

L. n. 119 del 2018; Considerato che: - è in atti istanza per la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della controversia ex artt. 6 e 7 c. 2 lett.

b) e c. 3 d. L. n. 119 del 2018 convertito in L. n. 136 del 2018; - inoltre, dalla documentazione allegata a detta istanza risultano sussistenti le condizioni per la definizione di cui sopra; - pertanto, va dichiarata l’estinzione del processo; Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 20477/2013 - le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, ex Numero sezionale 6185/2021Numero di raccolta generale 7826/2022 art. 6 d. L. n. 119 del 2018; Data pubblicazione 10/03/2022 - non sussistono i requisiti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari; p.q.m. dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 d