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Ordinanza — n. 7744/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Equitalia's appeal regarding direct tax notice validity and remands case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7744/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed Equitalia Sud's appeal against a Regional Tax Commission decision that annulled a tax notice. The lower court had ruled that Equitalia's direct mailing of the notice was invalid because it failed to follow specific postal procedures. The Court found the Regional Commission erred in law by rejecting Equitalia's direct notification method, which is legally permissible for tax collection agents, and ordered the case to be retried.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 1 DPR 602/1973; Art. 1335 c.c.: The collection agent's direct notification via registered mail is valid, and the Regional Tax Commission erred in law by rejecting this method and requiring additional postal steps.

Parole chiave

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tax collection agent direct notification registered mail validity Regional Tax Commission Cassation Court ruling remand for retrial public law nature indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 1 DPR 602/1973
Data pubblicazione 09/03/2022 - il secondo motivo si incentra ancora sulla violazione e falsa applicazione del medesimo art. 26 sopra citato, del d.M.
Art. 1335 c.c.
9 aprile 2001 e dell’art. 1335 c.c. in relazione all’art.
Corte Cost. n. 178 del 2018
sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003
art. 1335 c.c
9 aprile 2001 e dell’art. 1335 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26073/2015 R.G. proposto da EQUITALIA SUD s.p.a. in persona del responsabile del contenzioso esattoriale della direzione regionale del Lazio rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Gioia Vaccari con domicilio eletto in Roma, via G. Rossini n. 18 (PEC: gioiavaccari@ordineavvocatiroma.org) – ricorrente – Contro BASILI FABIO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Ivo Basili con domicilio eletto in Roma, presso il ridetto difensore in via Cola di Rienzo n. 28 (PEC: ivobasili@ordineavvocatiroma.org) F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 27063/2015 Numero sezionale 293/2022 - controricorrente Numero di raccolta generale 7744/2022Data pubblicazione 09/03/2022- E nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4488/06/15 depositata il 05/08/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 11/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello del contribuente e in riforma dell’impugnata sentenza annullava l’atto impugnato, avviso di intimazione per IRPEF e IVA 2001; - ricorre a questa Corte Equitalia Sud s.p.a. con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria; il sig. Basili Fabio resiste con controricorso; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata nel presente giudizio di Legittimità; Considerato che: - a seguito dell’ordinanza di questa Corte in data 11 giugno 2021 parte controricorrente ha depositato documentazione; - invero, essa consiste in copia notificata della sentenza impugnata, sprovvista della dichiarazione della Cancelleria relativa al passaggio in giudicato di tal pronuncia; - pertanto, non risultando ex actis provata la definitività della sentenza in parola, possono esaminarsi le censure poste in ricorso; - va preliminarmente affrontata e disattesa l’eccezione di inammissibilità di cui al controricorso, riferita ad ambedue i motivi ancorché dedotta con riguardo a un solo mezzo di gravame; - invero, quanto al denunciato difetto di specificità e autosufficienza dei motivi, gli stessi risultano articolati e dedotti in modo adeguato, al fine Cons. Est.

Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 27063/2015 di far comprendere alla Corte le questioni di diritto poste e oggetto Numero sezionale 293/2022Numero di raccolta generale 7744/2022 quindi di sindacato di Legittimità;

Data pubblicazione 09/03/2022 - inoltre, gli stessi non postulano né inducono la Corte a un diverso apprezzamento dei fatti, ma censurano le statuizioni in diritto della sentenza impugnata e risultano quindi pienamente ammissibili; - inoltre, la Corte rileva che a seguito dell’ordinanza resa dalla stessa in data 11 giugno 2021 il contribuente con memoria del 9 settembre 2021 ha depositato documenti; - orbene, la produzione essenziale al fine di verificare l’esistenza o meno della cosa giudicata in ordine al giudizio avente per oggetto l’impugnativa della cartella logicamente e giuridicamente precedente l’avviso di intimazione qui impugnato, non è in atti; - invero, parte controricorrente ha unicamente depositato nuovamente la sentenza della CTR del Lazio n. 1297/17/2021 depositata il 3 marzo 2021 in copia autentica e con copia degli atti del procedimento notificatorio seguito per la notifica della ridetta sentenza al Riscossore e alla Regione Lazio, ma sprovvista di attestazione di passaggio in giudicato; - è principio consolidato che la formazione del giudicato formale possa avvenire solo per effetto della produzione della sentenza di cui si invoca il giudicato munita del relativo attestato di cancelleria (Cass., Sez.

III, 23 agosto 2019, n. 20974; Cass., Sez. III, 9 marzo 2017, n. 6024; Cass., Sez. Lav., 8 maggio 2009, n. 10623). Mancando la sentenza trascritta (e allegata alla memoria del 8 settembre 2021, non risultandone altre con siffatti requisiti depositate precedentemente) della suddetta attestazione, non vi è prova del giudicato formale; - può quindi procedersi all’esame dei motivi di ricorso dedotti; - con il primo motivo di ricorso il riscossore deduce la violazione dell’art. 26 c. 1 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, presupposto per la validità dell’atto impugnato in questo Cons. Est.

Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 27063/2015 giudizio, poiché la stessa è stata eseguita direttamente dal Numero sezionale 293/2022Numero di raccolta generale 7744/2022 concessionario per la riscossione a mezzo posta;

Data pubblicazione 09/03/2022 - il secondo motivo si incentra ancora sulla violazione e falsa applicazione del medesimo art. 26 sopra citato, del d.M. 9 aprile 2001 e dell’art. 1335 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto ulteriormente inesistente la notifica di cui si è detto perché non si è provveduto, da parte del notificante, a dar avviso con raccomandata a.r. dell’avvenuta pubblicazione all’albo del Comune di Roma; - i motivi, costituenti profili diversi di una medesima censura, possono trattarsi congiuntamente e sono fondati; - questa Corte ha più volte affermato anche di recente (Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019) che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982; - anche il Giudice delle Leggi, chiamato a intervenire sul tema, ha chiarito come sia legittima la procedura di notifica qui adottata (Corte Cost. n. 178 del 2018) poiché “la disciplina speciale recata dalla disposizione censurata, per cui attualmente l’agente per la riscossione può procedere alla notificazione diretta ex art. 26, primo comma, delle cartelle di pagamento, come per anni ha fatto l’esattore, trova, ancor più che in passato, giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività del primo, il quale, secondo l’espressa previsione dell’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall’amministrazione finanziaria e, per conto di quest’ultima, procede per legge alla riscossione coattiva.

Si tratta, quindi, di un organo indiretto dell’amministrazione finanziaria, Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 27063/2015 cui è delegato l’esercizio di poteri pubblicistici funzionali alla riscNumero sezionale 293/2022Numero di raccolta generale 7744/2022ossione delle entrate pubbliche”; inoltre, prosegue la Consulta, “Data pubblicazione 09/03/2022con riferimento, quindi, alla forma di notificazione “diretta”, con consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo, può dirsi che le modalità pur semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito – richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte − della «effettiva possibilità di conoscenza» dell’atto (sentenze n. 346 del 1998 e n. 360 del 2003)”; tanto chiarisce anche ogni profilo qui rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1335 c.c. qui evocato; - pertanto, sia nel ritenere preclusa al concessionario la modalità di notifica diretta a mezzo posta, sia nel ritenere necessaria l’esecuzione da parte del notificante dell’ulteriore attività di spedizione della raccomandata per la validità della notifica, la CTR ha commesso errore di diritto; - il ricorso è conseguentemente accolto e la sentenza cassata, con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese de