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Ordinanza — n. 7742/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court appeal dismissed due to defective representation power of tax official. Agency of Revenue appeal allowed by Cassation Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7742/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed a regional tax court decision that had declared an appeal inadmissible due to alleged defects in the representative authority of the tax official. The Agency of Revenue argued the official lacked power because he was not assigned to the specific department that issued the tax assessment, while the taxpayer contended the appeal was procedurally flawed. The court ruled that the official's mere signature on the appeal document from the competent office suffices to validate the act, rendering the internal departmental assignment irrelevant.

Regesto Legislator

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Artt. 10, 11, 12 del d. Lgs. n. 546 del 1992; In tax litigation, the competent office of the Revenue Agency is organically represented by its director or the person in charge of the relevant section, and the validity of a procedural act depends on the signatory's belonging to the issuing office rather than their specific internal assignment.

Parole chiave

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Italian tax procedure Revenue Agency representation procedural defect appeal official authority power Cassation quashing order tax assessment validity internal departmental assignment validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Artt. 10, 11, 12 del d. Lgs. n. 546 del 1992
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1949/2013
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15095/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; – ricorrente – Contro S.T.F. Salvatore Trifone e Figli s.p.a. a socio unico in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Giuseppe Falcone con domicilio eletto in Roma, F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 15095/2014 presso lo studio dell’avv. Antonio Iorio in Corso Vittorio Emanuele II n. Numero sezionale 291/2022Numero di raccolta generale 7742/2022 287 Data pubblicazione 09/03/2022 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 261/30/14 depositata in data 21/01/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26/01/2022 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio e quindi confermato la sentenza della CTP di Milano che aveva dichiarato illegittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP 2005; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate la società contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso la società contribuente; quest’ultima ha anche depositato memoria;

Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 10, 11 c. 2, 53 c. 1 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR meneghina dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio in quanto difettoso il potere di rappresentanza processuale in capo al funzionario, non addetto al reparto competente a emettere l’atto di gravame; - il motivo è fondato; - invero, va confermato l’orientamento di legittimità secondo cui, nel contenzioso tributario, gli artt. 10, 11 e 12 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate nei cui confronti è proposto il ricorso tanto che, di conseguenza, le notificazioni degli atti giudiziari e Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 15095/2014 Numero sezionale 291/2022 delle sentenze possono e devono essere effettuate alla struttura Numero di raccolta generale 7742/2022Data pubblicazione 09/03/2022 territoriale che ha emanato l’atto impugnato o che non ha emanato l’atto richiesto. - nel dettaglio, l’ufficio è organicamente rappresentato dal suo direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura.

La provenienza dell’atto stesso dall’ufficio competente, anche di un atto processuale come l’atto di appello, sussiste laddove l’atto rechi in calce la firma del funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (Cass. n. 1949/2013); - ne deriva che ciò che conta è l’appartenenza del firmatario, qui non contestata, all’Ufficio emittente l’atto, risultando priva di rilevanza la sua assegnazione all’una o all’altra delle aree o ripartizioni di competenza interne alla Direzione Provinciale dell’Agenzia fiscale; - accolto il primo motivo di ricorso, il secondo è assorbito; - la sentenza è per l’effetto cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 15095/2014 Numero sezionale 291/2022 Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022. Numero di raccolta generale 7742/2022Data pubblicazione 09/03/2022