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Ordinanza — n. 7603/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal against VAT/IRAP notice due to prior settlement by co-obligated partner.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7603/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer's partner settled the disputed VAT and IRAP claims. Although the Agency of Revenue appealed the lower court's rejection of their notice, the court found that the partner's settlement benefited the co-obligated individual under specific legislation. Consequently, the judgment ruled that the dispute was resolved and the proceedings must be terminated.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 14, D.L. n. 119/2018; When a co-obligated party perfects a settlement, the benefit extends to other co-obligated individuals, extinguishing the ongoing litigation against them.

Parole chiave

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co-obligated parties tax settlement VAT liability IRAP taxes litigation extinction solidary responsibility Cassazione ordinanza indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 14, D.L. n. 119 del 2018, conv. legge n. 136 del 2018
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3874/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; – ricorrente – Contro MATRICOR DI TARALLO LUIGI & c. s.n.c. in persona del suo legale rappresentante pro tempore e TARALLO LUIGI in proprio, F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a :

B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 3874/2013 rappresentati e difesi entrambi giusta delega in atti dall’avv. Numero sezionale 6348/2021Numero di raccolta generale 7603/2022 Amedeo Grassotti e dall’avv. Rita Gradara e con domicilio eletto in Data pubblicazione 08/03/2022 Roma, Largo Somalia n. 67 presso quest’ultima - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 150/13/10 depositata il 21/12/2010 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21/12/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello dell’Ufficio e quindi confermato la pronuncia della CTP di Modena che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA e IRAP 2002; - avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso la società MATRICOR DI TARALLO LUIGI & c. s.n.c. così come resiste in proprio il socio della stessa sig.

Tarallo Luigi; Considerato che: - con memoria del 5 giugno 2019 il sig. Tarallo Luigi ha prodotto documentazione attestante l’intervenuta definizione della pretesa per Iva ed Irap 2002 da parte della società “Matricor di Tarallo Luigi & c. s.n.c.” della quale il ridetto controricorrente era socio e legale rappresentante e rispetto alla quale è, per i tributi per cui è giudizio, responsabile in solido; - sebbene la definizione della lite sia stata chiesta dalla società ridetta, essa giova anche al coobbligato in solido, atteso che l'art. 6, comma 14, del d.L. n. 119 del 2018, conv. legge n. 136 del 2018, dispone che: "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo Cons. Est.

Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 3874/2013 Numero sezionale 6348/2021 periodo del comma 8". Ne consegue, pertanto, che la definizione Numero di raccolta generale 7603/2022Data pubblicazione 08/03/2022 perfezionata da “Matricor di Tarallo Luigi & c. s.n.c.” giova anche al sig.

Tarallo Luigi; - va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio; quanto alle spese, le stesse restano a carico di chi le ebbe ad anticipare; p.q.m. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 21 dic