Italian tax court dismisses appeal where late tax notice lacks proven urgent force beyond statute expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax court decision that declared a tax assessment notice illegal due to late issuance. The taxpayer argued the notice violated procedural deadlines, while the Agency claimed urgent reasons justified early issuance. The court ruled that mere expiration of the statute of limitations does not constitute valid urgency, placing the burden on the administration to prove objective impossibility caused by factors beyond its control.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000; The late issuance of a tax assessment notice renders it illegal unless specific urgent reasons exist, which cannot be presumed from the expiration of the statute of limitations and must be proven by the administration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27032/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; – ricorrente – Contro NAPOLI GABRIELE appresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Claudio Lucisano e dall’avv. Sonia Vulcano con domicilio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a :
B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 27032/2014 Numero sezionale 6350/2021 Numero di raccolta generale 7602/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 eletto in Roma, presso e nello studio dei ridetti difensori in Roma, via Crescenzio n. 91; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 603/31/14 depositata il 30/04/2014 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21/12/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello dell’Ufficio e quindi confermato la pronuncia della CTP di Torino che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2005; - avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso il contribuente;
Considerato che: - con il solo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 per avere la CTR subalpina erroneamente ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, effettivamente notificato ante tempus ma in presenza di ragioni di urgenza; - il motivo è infondato; - è ormai ius receptum che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza (Cass., sez. un., 29 luglio 2013, n. 18184); - dopo qualche iniziale perplessità, la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nel ritenere che le specifiche ragioni di Cons. Est.
Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 27032/2014 Numero sezionale 6350/2021 Numero di raccolta generale 7602/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 urgenza non possano identificarsi con l'imminente spirare del termine di decadenza per l'accertamento, del quale la sentenza impugnata, sia pure in narrativa, dà conto (tra varie, vedi Cass.12 agosto 2015, n. 16707; 7 agosto 2015, n. 16602; 15 luglio 2015, n. 14803; 28 marzo 2014, n. 7315; 5 febbraio 2014, n. 2592; 3 febbraio 2014, n. 2279; 3 febbraio 2014, n. 2281; 29 gennaio 2014, n. 1869), giacché è dovere dell'amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
Altrimenti, si è rimarcato, si verrebbero a convalidare, in via generalizzata, tutti gli atti in scadenza, in contrasto col principio secondo cui il requisito dell'urgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie e, cioè, al singolo rapporto tributario controverso; fermo restando, hanno rimarcato le sezioni unite, che spetta all'ufficio l'onere di provarne in giudizio la sussistenza; qualora l'amministrazione deduca, come ha fatto nel caso in esame, quale circostanza di «particolare e motivata urgenza», il fatto di non aver potuto rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni allegando giustappunto l'imminente scadenza del termini previsti per l'azione di accertamento, l'oggetto della prova va individuato nella oggettiva impossibilità di adempimento dell'obbligo, traducendosi nella circostanza che l'imminente scadenza del termine di decadenza, che non ha consentito di adempiere l'obbligo di legge, sia dipesa da fatti o condotte ad essa non imputabili a titolo di incuria, negligenza o inefficienza (in termini, tra varie, Cass. 10 giugno 2015, n. 11993; 16 marzo 2016, n. 5149; 23 luglio 2020, n. 15755; ancora di recente Cass. 6 maggio 2021, n. 11930); - manca, nel caso in esame, qualsiasi specifica deduzione da parte dell'Agenzia; - il motivo, e conseguentemente il ricorso, va quindi rigettato;
Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 27032/2014 Numero sezionale 6350/2021 Numero di raccolta generale 7602/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 - le spese vanno compensate, vista l’evoluzione della giurisprudenza di Legittimità sulla questione posta in ricorso; p.q.m. rigetta il ricorso; compensa le spese dell’intero giudizio.
Cos