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Ordinanza — n. 7600/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to voluntary withdrawal creating lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7600/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit, thereby creating a subsequent lack of interest. Although the appellant claimed adherence to a simplified settlement procedure, the withdrawal was not proven to have been notified to the tax authority. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the litigation impossible to continue.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal by the plaintiff creates a subsequent lack of interest, rendering the appeal inadmissible and exempting the losing party from double court costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal lack of standing tax litigation procedure subsequent defect double court costs exemption assoggettamento all'IVA indagine per frode iva accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
«doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, Data pubblicazione 08/03/2022 comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732
115 del 2002, in quanto il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso risiede in una circostanza sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (in argomento: Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord.
Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782); p.q.m.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1080/2015 R.G. proposto da CHIAPPERO PAOLO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Claudio Lucisano e dall’avv. Maria Sonia Vulcano con domicilio eletto presso i ridetti difensori nel loro studio in Roma via Crescenzio n. 91; - ricorrente - Contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1080/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Numero sezionale 6187/2021Numero di raccolta generale 7600/2022pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Data pubblicazione 08/03/2022 domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 154/34/13 depositata il 15/11/2013 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 07/12/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha dichiarato improponibile per carenza di interesse il ricorso introduttivo del giudizio avverso l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP 2004 notificato alla società Porta di Francia s.r.l., impugnato dal ridetto quale autore della violazione e quindi ritenutosi responsabile a detto titolo della pretesa azionata per sanzioni; - ricorre il contribuente con atto affidato a ben due motivi; l’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione in vista della fissazione della pubblica udienza; nelle more, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e istanza di cessata materia del contendere ex art. 6 c. 3 del d.

L. n. 193 del 2016; Considerato che: - è in atti la sopradetta rinuncia al ricorso, peraltro sprovvista di prova della avvenuta notifica all’Amministrazione finanziaria; - in essa si comunica di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 6, secondo comma, d. L. 22 ottobre 2016, n. 193, e 1, quarto comma, 16 ottobre 2017, n. 148, e contestualmente (quanto più qui interessa) di rinunciare al ricorso; sussiste quindi il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio: il che determina l'inammissibilità del ricorso; - le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate;

Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 1080/2015 - non sussistono poi i presupposti per condannare il soccombente al Numero sezionale 6187/2021Numero di raccolta generale 7600/2022 pagamento del cd.

«doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, Data pubblicazione 08/03/2022 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso risiede in una circostanza sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (in argomento: Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782); p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese. Così deciso in