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Ordinanza — n. 7598/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to taxpayer's withdrawal and loss of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7598/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer voluntarily withdrew the lawsuit and requested the cessation of proceedings. Although the taxpayer had previously lost the appeal before the Regional Tax Commission, the withdrawal created a new legal situation that extinguished the interest to continue the litigation. Consequently, the court ruled that the appeal lacked standing and ordered the parties to bear their respective costs.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 3, d.L. 193/2016; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002: A withdrawal of appeal and request to cease proceedings creates a subsequent defect of interest, rendering the appeal inadmissible and exempting the losing party from the double uniform contribution.

Parole chiave

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withdrawal of appeal cessation of proceedings defect of interest tax appeal inadmissibility double uniform contribution subsequent legal situation taxpayer withdrawal sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 3, d.L. 193/2016
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
«doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, Data pubblicazione 08/03/2022 comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732
115 del 2002, in quanto il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso risiede in una circostanza sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (in argomento: Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord.
Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782); p.q.m.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13993/2013 R.G. proposto da CHIAPPERO PAOLO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Claudio Lucisano e dall’avv. Maria Sonia Vulcano con domicilio eletto presso i ridetti difensori nel loro studio in Roma via Crescenzio n. 91; - ricorrente - Contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 13993/2013 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore Numero sezionale 6184/2021Numero di raccolta generale 7598/2022pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Data pubblicazione 08/03/2022 domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 22/34/12 depositata il 10/04/2012 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 07/12/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello del sig. Chiappero Paolo e per l’effetto confermato la pronuncia della CTP di Torino che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP 2005 in capo alla società Porta di Francia s.r.l., notificato al ridetto quale autore della violazione e quindi responsabile a detto titolo della pretesa azionata per sanzioni; - ricorre il contribuente con atto affidato a ben undici motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate società; nelle more, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e istanza di cessata materia del contendere ex art. 6 c. 3 del d.

L. n. 193 del 2016; Considerato che: - è in atti la sopradetta rinuncia al ricorso, che risulta debitamente notificata all’Amministrazione finanziaria; - in essa si comunica di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 6, secondo comma, d. L. 22 ottobre 2016, n. 193, e 1, quarto comma, 16 ottobre 2017, n. 148, e contestualmente (quanto più qui interessa) di rinunciare al ricorso; sussiste quindi il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio: il che determina l'inammissibilità del ricorso; - le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate;

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 13993/2013 - non sussistono poi i presupposti per condannare il soccombente al Numero sezionale 6184/2021Numero di raccolta generale 7598/2022 pagamento del cd.

«doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, Data pubblicazione 08/03/2022 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso risiede in una circostanza sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (in argomento: Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782); p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese. Così deciso in