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Ordinanza — n. 7595/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against tax assessment due to premature notification violating taxpayer rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7595/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a lower court decision confirming the illegality of a tax assessment. The lower court found the assessment void because it was issued before the mandatory 60-day notification period required by law for taxpayers to submit observations. The Court upheld this ruling, citing recent precedents that establish a strict ex ante requirement for procedural guarantees during tax inspections, rendering premature issuance of impositive acts null and void regardless of the tax type involved.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000; Art. 360 c.p.c. n. 4: The tax authority's impositive act issued before the statutory 60-day notification period is null and void, violating the taxpayer's right to defense and the principle of good faith.

Parole chiave

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premature tax notification taxpayer procedural rights nullity of impositive act 60-day observation period fiscal inspection guarantees contradictory procedure tax assessment illegality procedura di azione in materia di assicurazioni sociali

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000
22644 del 11/09/2019) che proprio in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cd.
Art. 360 c.p.c. n. 4
in relazione all’art. 360 c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. Att. ne c.p.c.
d. Lgs. n. 546 del 1992

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 701 del 15/01/2019
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22644 del 11/09/2019
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10388 del 12/04/2019
Data pubblicazione 08/03/2022 - proprio con riferimento al caso che ci occupa, questa Corte ha chiarito (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10388 del 12/04/2019), che la garanzia del termine dilatorio di cui all'art.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28866/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 28866/2013 DONATO GILIBERTI, VIRGINIA ROMANO FRANCHI DE NOTARVANNI, Numero sezionale 6186/2021Numero di raccolta generale 7595/2022 GAIA GILIBERTI, tutti rappresentati e difesi come da deleghe in atti Data pubblicazione 08/03/2022 dall’avv. Gennaro di Maggio con domicilio eletto in Roma presso l’avv. Emiddio Perreca alla via A. Gandiglio n. 27; - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 330/50/12 depositata il 24/10/2012 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 07/12/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello dell’Ufficio e per l’effetto confermato la pronuncia della CTP di Napoli che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP 2003 in capo alla società GIDON s.r.l. - ricorre l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato due motivi e notificato ai controricorrenti stante la cancellazione dal registro imprese della società GIDEON s.r.l.; resistono i sigg. ri DONATO GILIBERTI, VIRGINIA ROMANO FRANCHI DE NOTARVANNI, GAIA GILIBERTI, in tale veste;

Considerato che: - va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di cui al controricorso, nell’interesse della sig. ra Gaia Giliberti; invero poiché la pretesa per maggiori tributi è riferita all’anno 2003, il difetto in capo alla stessa della qualità di socio, contestato nell’anno 2009 come dedotto da parte controricorrente, è circostanza del tutto irrilevante; - venendo quindi all’esame dei motivi, con il primo mezzo l’Amministrazione Finanziaria denuncia la nullità della sentenza ex artt. 36 c. 2 d.

Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c. e 118 disp. Att. ne c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., in subordine per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 28866/2013 giudizio in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. e in via ancora più Numero sezionale 6186/2021Numero di raccolta generale 7595/2022 gradata per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e Data pubblicazione 08/03/2022 decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR in primo luogo reso motivazione apparente, senza considerare la circostanza relativa – nel caso di specie – all’accesso eseguito dai verificatori solo al fine di acquisire documentazione contabile, cadendo quindi in errore in ordine ai presupposti di fatto posti a base del giudizio; secondariamente per aver reso motivazioni comunque inconferenti rispetto al giudizio; in terzo luogo per aver motivato comunque in modo insufficiente; - il motivo, nella sua tricefala ancorché gradata formulazione, che in concreto costituisce una censura di tipo motivazionale, è in ogni caso inammissibile; - poiché infatti la sentenza oggetto di gravame risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012 trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione, il nuovo testo dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (come modificato dal d.

L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto "Decreto Sviluppo", pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11- 08-2012); tal disposizione, per l’appunto applicabile alle sentenze pubblicata a partire dall’11 settembre 2012, consente di adire la Suprema Corte per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; - conseguentemente, poiché formulate in concreto con riferimento al previgente testo del n. 5 di cui sopra, tutte le censure aventi per oggetto, in sostanza, il difetto di motivazione non sono consentite e devono esser dichiarate inammissibili;

è costante l’orientamento di questa Corte nel ritenere (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, Cons. Est. Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 28866/2013 alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, Numero sezionale 6186/2021Numero di raccolta generale 7595/2022 come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità Data pubblicazione 08/03/2022 sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione che qui si eccepisce in ricorso; - comunque, con riferimento alla presente fattispecie, relativa pacificamente (come si evince della sentenza impugnata) alla notifica ante tempus dell’avviso di accertamento rispetto ai 60 giorni previsti a favore del contribuente ex lege per le osservazioni a seguito della redazione di PVC, questa Corte ha recentemente statuito (Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 701 del 15/01/2019; Sez. 5, Sentenza n. 22644 del 11/09/2019) che proprio in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endo-procedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus, anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), Cons. Est.

Roberto Succio F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 28866/2013 ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una Numero sezionale 6186/2021Numero di raccolta generale 7595/2022 concreta valutazione ex post sul rispetto del contraddittorio;

Data pubblicazione 08/03/2022 - proprio con riferimento al caso che ci occupa, questa Corte ha chiarito (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10388 del 12/04/2019), che la garanzia del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, quale espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, si applica anche agli accessi cd. istantanei, ossia quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell'accertamento, sicché, anche in detta ipotesi, è illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'atto impositivo emesso ante tempus; - alla luce della decisione del primo motivo di ricorso, il successivo motivo è assorbito in quanto divenuto irrilevante ai fini del decidere; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 5.600,00 oltre a euro 200 per esborsi; al 15% per spese generali, CPA ed iva di