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Ordinanza — n. 7590/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal claiming omitted fact regarding company operational status under Art. 30 Law 724/1994.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7590/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the tax company's appeal inadmissible for failing to prove a decisive fact regarding its operational status. The company argued the lower court ignored evidence of commercial activity, but the court held that under Art. 30 of Law 724/1994, the presumption of non-operativity applies unless specific, independent circumstances are proven. Consequently, the court rejected the claim that the omission of the company's commercial nature constituted a decisive fact requiring re-evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; The burden of proof lies with the taxpayer to demonstrate specific, independent circumstances preventing the achievement of the minimum revenue threshold, and an alleged omission of a fact does not constitute a decisive ground for cassation if the lower court already evaluated the evidence.

Parole chiave

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società di comodo presunzione di non operatività omessa valutazione fatto decisivo Art. 30 legge 724/1994 carico della prova Corte di Cassazione deduzione fiscale delle spese d'acquisizione

Disposizioni normative citate

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Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
Pertanto, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
Art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’ «omessa valutazione di un fatto decisivo».
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 378 cod. proc. civ
N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 915/2017 Numero sezionale 491/2022 Numero di raccolta generale 7590/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 Premesso che, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/10/2015, n. 21358
ex plurimis Cass. 21/10/2015, n. 21358;
Cass. 05/07/2016, n. 13699
Cass. 05/07/2016, n. 13699; Cass.20/04/2018, n.
Cass. 20/04/2018, n. 9852
Cass. 20/06/2018, n. 16204
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 915/2017 R.G. proposto da: D&D S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 14, presso lo studio dell’Avv. Gabriele Pafundi che, con l’Avv. Laura Formichini, la rappresenta e difende per procura speciale. – ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana-sezione staccata di Livorno, n. 1934/14/16, depositata il 7 novembre 2016.F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 915/2017 Numero sezionale 491/2022 Numero di raccolta generale 7590/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 Rilevato che:

1. La D&D s.r.l., esercente l’attività di acquisto di immobile al fine di ristrutturarli e venderli, impugnò l’avviso, relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva accertato che si trattava di società non più operativa, ma mantenuta solo per ottenere vantaggi fiscali, in quanto dal 2005 al 2008 essa aveva soltanto acquistato un immobile, che non aveva alienato, ma aveva adibito a residenza della socia Simona Biancalani, contabilizzando esclusivamente, nella medesima frazione temporale, i costi di manutenzione dello stesso bene e di due autovetture ad uso promiscuo.

Pertanto, l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di società di comodo, vigente ratione temporis, ha liquidato le maggiori imposte Ires, Irap sulla base del reddito minimo determinato secondo la stessa norma ed ha recuperato l’Iva relativa ai costi contabilizzati per il medesimo esercizio. L’adita Commissione tributaria provinciale di Livorno respinse il ricorso. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto appello di fronte alla Commissione tributaria regionale della Toscana-sezione staccata di Livorno che, con la sentenza n. 1934/14/16, depositata il 7 novembre 2016, lo ha respinto.

La società ha quindi proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza della CTR. L’Agenzia si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’ «omessa valutazione di un fatto decisivo». n. 915/2017 r.g. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 915/2017 Numero sezionale 491/2022 Numero di raccolta generale 7590/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 Premesso che, nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ. non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni (Cass., Sez.

U, 15/05/2006, n. 11097, ex plurimis), deve rilevarsi che il motivo , come eccepito dalla controricorrente, è inammissibile per plurime ragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria. Infatti nel corpo del mezzo la ricorrente non censura l’omesso esame di “fatti”, principali o accessori, intesi in senso storico-naturalistico, come è necessario ai fini dell’ ammissibilità della censura proposta (Cass. 06/09/2019, n. 22397,ex plurimis), ma sostanzialmente si duole della valutazione del merito della lite effettuata dal giudice a quo, con riferimento alla circostanza che nell’anno d’imposta la società non ha compiuto operazioni ed ha consentito alla socia di utilizzare stabilmente, come residenza, l’immobile in questione, senza che la s.r.l. ne ricavasse alcun canone, sebbene continuasse a contabilizzare i relativi costi.

Il motivo, quindi, è inammissibile anche perché, sotto l'apparente deduzione del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476). Deve inoltre rilevarsi che anche i riferimenti, nel motivo, alle operazioni della società negli anni d’imposta («fino al 2004», pag. 8 del ricorso) antecedenti a quello accertato (2008) ed allo stesso arco temporale (« in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti» ) di cui all’art. 30,comma 2, legge n. 724 del 1994, non denunciano l’omesso esame di circostanze fattuali nel senso già precisato, riducendosi nella sostanza alla generica riaffermazione della natura commerciale ed operativa della società, in contrapposizione con l’accertamento in fatto operato dalla CTR, nei limiti della rilevanza rispetto all’esercizio sub iudice. n. 915/2017 r.g. 3 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 915/2017 Numero sezionale 491/2022 Numero di raccolta generale 7590/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 Le medesime deduzioni, che si riferiscono ad una pretesa operatività dell’ente in annualità risalenti rispetto a quella controversa, peraltro, sono inammissibili anche perché non ne viene evidenziata la natura decisiva, ciò che era tanto più indispensabile in considerazione della presunzione legale relativa cui dà luogo l’art. 30 della legge n. 724 del 1994, in base al quale una società si considera "non operativa" per il mancato raggiungimento di un livello minimo di ricavi e proventi, fondato su parametri correlati al valore di determinati beni patrimoniali, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto (cfr. ex plurimis Cass. 21/10/2015, n. 21358;

Cass. 05/07/2016, n. 13699; Cass.20/04/2018, n. 9852; Cass., 20/06/2018, n. 16204). Quanto poi alla deduzione della ricorrente di aver acquistato un altro immobile nell’anno successivo a quello accertato, deve rilevarsi che la motivazione della sentenza impugnata, al contrario di quanto assume il motivo in decisione, prende in esame tale circostanza, valutando che essa (così come l’allegazione di un contratto di locazione concluso con la predetta socia solo nel 2011) non depone per l’operatività della società anche nel 2008.

2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, n. 915/2017 r.g. 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : G I U D I C E P I E T R O A N D R E I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 f 4 f 0 7 f 6 1 3 3 3 4 a a 6 e f 7 7 d 9 7 2 c 3 b 6 3 f 9 d Numero registro generale 915/2017 Numero sezionale 491/2022 Numero di raccolta generale 7590/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il