Cassation Court dismisses individual partner's appeal and declares process extinguished for the company under tax settlement law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the process extinguished for Isotras s.r.l. and inadmissible the appeal filed by its partner, Raffaele Forgione. The Court found that the partner's arguments regarding the company's tax settlement did not apply to him due to their distinct fiscal positions. Consequently, the partner's claim was rejected, and he was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 380-bis-1 c.p.c.: The tax settlement procedure for a company does not extinguish the separate tax liability of its partners, rendering a partner's appeal inadmissible when the company's settlement is the sole subject of the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11598/13 R.G. proposto da: ISOTRAS s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, e FORGIONE RAFFAELE, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Mincio n.2 presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Taverna e Anna Stefanini che li rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso. - ricorrenti - contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n.200/2/12 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 5 novembre 2012. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.
Rilevato che: si legge, nella sentenza impugnata, che, con distinti ricorsi, poi riuniti e rigettati dalla Commissione tributaria provinciale, Isostras s.r.I., società a ristretta base, e i soci Cetta Filomena e Forgione Raffaele, impugnarono gli avvisi di accertamento a carico della società (relativo a IVA, IRES e IRAP dell'annualità 2005) e a carico dei soci per redditi da capitale; l'appello proposto avverso questa decisione dalla società e da Raffaele Forgione venne rigettato, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale del Lazio (d'ora in poi C.T.R.); in particolare, il Giudice di appello riteneva che, correttamente, l'Ufficio, prima, e la Commissione di prima istanza, poi, avevano ritenuto non inerenti le spese in contestazione; avverso la sentenza Isotras s.r.l. e Raffaele Forgione, quale socio, hanno proposto, affidandosi a quattro motivi, ricorso cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate; con istanza del 6 giugno 2019, i ricorrenti, premesso che la Società si era avvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarie ex art.6 del d.l. n.119/2018 e di avere provveduto al versamento della prima rata, hanno chiesto la sospensione del processo sino al 31 dicembre 2020; in data 30.12.2020, i ricorrenti hanno depositato istanza di trattazione ex art.6, comma 13, del d.l.n.119 del 2018, con allegata domanda di definizione agevolata con quietanze di versamento di sette rate dell'importo dovuto.
Il ricorso è stato, quindi, avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale i ricorrenti hanno depositato memoria, con allegati. Considerato che:la domanda di definizione agevolata, allegata in atti, e sulla base della quale si chiede, in applicazione del tredicesimo comma dell'art.6 del d.l. n.118 del 2019, la dichiarazione di estinzione del processo e la cessazione di materia del contendere attiene ad un solo degli avvisi di accertamento oggetto di controversia (in particolare quello contrassegnato R00330001642/2009) emesso a carico della Isotras s.r.I., come si evince dalla stessa domanda di definizione agevolata e come, peraltro, affermato, in memoria, dagli stessi ricorrenti i quali indicano l'altro avviso, contrassegnato R0013001647/2009, come licenziato nei confronti di Raffaele Forgione, in qualità di socio della ISOTRAS S.r.l.; la circostanza, peraltro, trova conferma anche nella sentenza impugnata la quale dà atto dei due distinti avvisi sia nell'intestazione sia nello svolgimento del processo; alla luce di quanto esposto, l'assenza di diniego opposto dall'Agenzia delle entrate e il decorso del termine del 30 dicembre 2020, comporta, ai sensi del comma 13 dell'art.6 citato, l'estinzione del processo con riguardo al solo avviso di accertamento emesso a carico della Isotras s.r.l.; la definizione agevolata, cui ha aderito la società, non riverbera i suoi effetti in favore del socio e ciò alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n.386 del 13/01/2016 e, di recente, Cass. n. 29503 del 24/12/2020) secondo cui « In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di maggioranza (nella specie, per la quota del 95 per cento) di una società di capitali (nella specie, una s.r.I.) a ristretta base azionaria, operando, in tal caso, la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extrabilancio prodotti, che si fonda sul disposto di cui all'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che assuma rilievo che la società abbia aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in I. n. 96 del 2017, essendo la società ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti»; in particolare, come espressamente chiarito da Cass.13/01/2016, n. 386 citata:
«la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra-bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria [...] non viene meno in ipotesi di presentazione di domanda di condono da parte della società, essendo questa ed il socio titolari di posizioni fiscali distinte e indipendenti. Non sussiste dunque alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra accertamento a carico del socio ed a carico della società, ben potendo dunque notificarsi avviso di accertamento del maggior reddito da partecipazione nei confronti del socio di società di capitali a ristretta base, anche in caso di condono tombale della società, i cui effetti preclusivi non si estendono ai soci, stante la distinta soggettività e posizione fiscale di questi ultimi.
Le risultanze della verifica nei confronti della società potranno dunque ben essere poste a fondamento dell'accertamento nei confronti dei soci, in relazione alla rideterminazione del relativo reddito da partecipazione. Pure in tal caso opererà, dunque, la presunzione di distribuzione di utili e l'eventuale maggior reddito accertato a carico dell'ente collettivo, ripercuotendosi sul reddito da partecipazione del socio, comporterà per costui l'onere di contestare non solo la presunzione, ma pure le risultanze della verifica e la rideterminazione del reddito della società effettuato dall'Ufficio»; acclarata, pertanto, la persistente validità dell'accertamento compiuto a carico del socio Raffaele Forgione, nonostante la definizione della lite operata dalla società, occorre, ora, procedere al vaglio dei motivi di gravame in questa sede formulati;va, all'uopo, evidenziato che, nel ricorso, tutte le censure veicolate dai motivi, attengono alla posizione della società e da questa risultano formalmente proposte, laddove, viene formalmente indicata esclusivamente la contribuente; non risulta, invece, che tali censure siano state fatte proprie dal socio (il quale, tra l'altro non ha mai contestato neppure la presunzione di utili extracontabíli), a nulla rilevando il sol fatto di essere state articolate in un ricorso proposto congiuntamente alla società (conf.Cass.n.29530/20 citata); il ricorso proposto dal socio è, pertanto, inammissibile; le spese del giudizio, relativamente alla Società, restano a carico dì chi le ha anticipate mentre, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico del socio, soccombente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art.6, comma 13, d.l. n.119 del 2018, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 nei confronti della Isotras s.r.I.; dichiara inammissibile il ricorso proposto da Raffaele Forgione; condanna quest'ultimo alla refusione, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese liquidate in complessivi euro 4.500, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art.13, comma 1-quateridel d.P.R.n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Raffaele Forgione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quella dovuto per il ricorso, ai sensi del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella