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Ordinanza — n. 7460/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against tax authority and Ministry of Finance for procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7460/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible against the Ministry of Finance due to improper standing, as the Ministry succeeded the tax agency by law. The court also rejected the appeal against the tax agency because the appellant failed to demonstrate that the lower court merely copied its reasoning without independent analysis. Consequently, the court dismissed the entire petition, ruling that the tax authority's decision stood.

Regesto Legislator

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Art. 57 d.lgs. 300/1999; Art. 1 d.l. 28/2000: In tax disputes, the Ministry of Finance lacks standing as the tax agency is the sole passively legitimated subject; furthermore, an appeal is inadmissible if the appellate court fails to provide independent reasoning distinct from the first instance judgment.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility Ministry of Finance standing tax agency subject legitimacy independent judicial reasoning copying first instance judgment Italian tax procedure Cassation review standards reddito della sostanza

Disposizioni normative citate

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Art. 57, first paragraph, of D.Lgs. 30 July 1999, n. 300
ossi i Ministero dell'Economia e delle Finanze sono succedute ex lege, a far data dal 10 gennaio 2001 (giusta il combinato disposto dell'art. 57, primo comma, del d.lgs.
Art. 1 of D.L. 28 December 2000
9138; Cass. 19/04/2012, n.
Art. 13, paragraph 1-quater, of D.P.R. n. 115 of 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2697 cod. civ
633, dell'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/11/2017, n. 27568
Cass. 21/11/2017, n. 27568; Cass., Sez.
Cass., Sez. U, 06/05/2016, n. 9138
27568; Cass., Sez. U, 06/05/2016, n. 9138; Cass.
Cass. 19/04/2012, n. 6118
9138; Cass. 19/04/2012, n. 6118; Cass.
Cass. 27/05/2010, n. 12992
6118; Cass. 27/05/2010, n. 12992).
Cass. 23/07/2020, n. 15757
Cass. 05/08/2019, n. 20883
15757; Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass.
Cass. 05/11/2018, n. 28139
20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass.
Cass. 05/10/2018, n. 24452
28139; Cass. 05/10/2018, n. 24452; Cass.21/09/2017, n.
Cass. 21/09/2017, n. 22022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19279/2015 R.G. proposto da FERRARA NICOLA, elettivamente domiciliato in Roma, vicolo Orbitelli n. 31, presso lo studio dell'Avv. Michele Clemente, rappresentato e difeso dall'Avv. Raoul Duca, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - intimata - nonché MINISTERO DELLE FINANZE - intimato - Avverso la sentenza n. 168/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 23 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022 dal Consigliere Raffaele Rossi. Rilevato che:

1. A seguito di verifica contabile condotta attraverso l'invio di un questionario al contribuente, l'Agenzia delle Entrate procedeva, con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla rettifica del reddito complessivo di Nicola Ferrara per l'anno d'imposta 2006. In specie, l'Ufficio acclarava in capo al contribuente la titolarità di tre immobili (in pari quota di comproprietà con la coniuge) ad uso abitativo (uno, in Milano, adibito a residenza principale, gli altri due, in Milano e Marina di Massa Carrara, e residenza secondaria), di un box auto in Milano, di vari autoveicoli ed un motoveicolo, nonché l'acquisto di partecipazioni o quote di capitale in plurime società di capitali; individuato l'importo reddituale attribuito ai singoli beni come indice di ricchezza in applicazione del c.d. redditometro, determinava il maggior reddito percepito ai fini IRPEF e recuperava a tassazione l'imposta non versata, maggiorata di sanzioni ed interessi.

2. L'impugnativa del contribuente avverso il relativo avviso di accertamento, svolta nei riguardi ed in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, veniva disattesa in ambedue i gradi di merito.

3. Ricorre per cassazione Nicola Ferrara, affidandosi a quattro motivi; le parti intimate, Agenzia delle Entrate e Ministero delle Finanze, non hanno svolto difese in questo grado di giudizio. Considerato che:

4. In via preliminare, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle Finanze, in quanto diretto a soggetto diverso dall'Agenzia delle Entrate, parte nei gradi di merito. E' sufficiente rammentare, al riguardo, che, secondo il monolitico indirizzo ermeneutico espresso dal giudice della nomofilachia, nei "rapporti giuridici", nei "poteri" e nelle "competenze" facenti capo al r.g. n. 1927 2 Cons. est. ossi i Ministero dell'Economia e delle Finanze sono succedute ex lege, a far data dal 10 gennaio 2001 (giusta il combinato disposto dell'art. 57, primo comma, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e dell'art. 1 del d.nn. 28 dicembre 2000) le Agenzie fiscali, enti dotati di autonoma e distinta soggettività impositiva, sicchè nelle controversie tributarie unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate ed è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vieppiù se (come nella specie) non abbia partecipato al giudizio di merito (da ultimo, ex plurimis, Cass. 23/01/2020, n. 1462;

Cass. 28/01/2015, n. 1550; Cass. 22/11/2010, n. 22292).

5. É infondato il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

6. Il primo motivo censura la «parte della sentenza relativa alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di soggetto all'uopo in possesso dei requisiti necessari di legge»: si deduce, al riguardo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 56, primo comma, del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 2697 cod. civ. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio «ex art. 360, primo comma, numm. 4 e 5, cod. proc. dv.». In sintesi, il ricorrente lamenta la mancata statuizione del giudice di merito in ordine all'appartenenza alla carriera direttiva del soggetto firmatario dell'atto contestato, a fronte di una puntuale eccezione circa la mancata dimostrazione di detta qualità. 6.1.

Pur tacendo dell'affastellamento in un singolo motivo di più profili di doglianza (involgenti cioè questioni afferenti presunte violazioni di legge e vizi della motivazione unitariamente trattate), la censura non può trovare accoglimento. Nell'impugnata sentenza, la C.T.R., dopo aver richiamato, in via adesiva, l'orientamento del giudice di legittimità in tema di soggetto abilitato a sottoscrivere l'avviso di accertamento (menzionando Cass.3 ssi 14/06/2013, n. 14942, secondo cui l'avviso è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato), ha ritenuto assolto l'onere di dimostrare «il corretto esercizio del potere e la presenza di delega» mediante la produzione, ad opera dell'Agenzia delle Entrate, dell'«atto dispositivo con il quale il direttore disponeva l'attribuzione della delega di firma».

Ha in tal modo operato una positiva valutazione sull'attendibilità e sulla concludenza del documento indicato, reputando quest'ultimo idoneo a dare conto della regolarità della delega di firma sotto ogni aspetto giuridicamente rilevante, cioè a dire anche in ordine alla qualità soggettiva (appartenenza alla carriera direttiva) del delegato. Questo apprezzamento, tipicamente devoluto al giudice di merito, intende mettere in discussione parte impugnante: in maniera tuttavia inammissibile, dacché il motivo si risolve nel richiedere a questa Corte un riesame di emergenze istruttorie estraneo alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.

7. Analoghe considerazioni fondano la reiezione del secondo mezzo con cui, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si contesta «la parte della sentenza relativa alla determinazione sintetica del reddito in capo al sig. Ferrara». A fronte della analitica ricostruzione del reddito compiuta nella gravata sentenza (nella cui motivazione è finanche contenuto un prospetto riepilogativo con distinta indicazione dei singoli beni indice di capacità contributiva e dell'incidenza di ciascuno di essi sul reddito complessivamente quantificato), il ricorrente si duole della erronea considerazione della documentazione prodotta in sede di merito (contratti, estratti conto, verbali di contraddittorio), asseritamente giustificante «gli elementi straordinari di reddito» nell'anno d'imposta nonché la «non computabllità di alcuni beni e costi nel calcolo del r.g. n. 1927 4 Cons. est. redditometro» (in specie, l'utilizzo delle autovetture in funzione strumentale all'esercizio dell'impresa).

Appare evidente come anche la lunga dissertazione innanzi riassunta tenda a provocare una (non consentita) rivalutazione dei mezzi di prova esaminati dal giudice di prossimità ed una nuova pronunzia su elementi di fatto rilevanti ai fini dell'imposizione, attività esulanti dal sindacato del giudice di legittimità.

8. Il terzo motivo rileva nullità della sentenza per aver omesso la pronuncia «su un punto decisivo della controversia, costituito dalla contestazione avanzata dal sig. Ferrara in merito alla scansione temporale per determinare le spese per incrementi patrimoniali». La censura è inammissibile in quanto nuova. Parte ricorrente ha omesso di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del grado precedente lo abbia eventualmente fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di vagliarne la fondatezza nel merito (tra le tante, v.

Cass. 21/11/2017, n. 27568; Cass., Sez. U, 06/05/2016, n. 9138; Cass. 19/04/2012, n. 6118; Cass. 27/05/2010, n. 12992). Peraltro, mancando la trascrizione in ricorso o la riproduzione in altro modo del contenuto dell'atto di appello del contribuente, della formulazione di siffatta doglianza non vi è altresì traccia nella descrizione (oltremodo sufficientemente analitica), dei motivi di gravame contenuta nella impugnata sentenza. In quest'ultima, infatti, le tesi prospettate dell'appellante sono così riportate: «il contribuente chiedeva l'accoglimento dell'appello per i seguenti motivi.

I giudici di prime cure non avevano tenuto in alcuna considerazione: - gran parte dei principi già espressi dalla pregressa giurisprudenza con riferimento alla sottoscrizione e motivazione dell'avviso di accertamento; - le prove fornite in merito ai prestiti chirografari; - la utilizzazione delle autovetture nell'ambito r.g. n. 19 5 Cons. es professionale. Sosteneva che i coefficienti ministeriali di cui al D.M. che qualificano il reddito non hanno valore di presunzione legale relativa, ma presunzione semplice».

9. Con il quarto motivo si eccepisce nullità della sentenza poiché motivata «pedissequamente sulla base della sentenza di primo grado, senza in alcun modo prendere posizione sulle critiche mosse». La lagnanza è destituita di fondamento. L'iter argomentativo seguito dalla C.T.R. si sviluppa attraverso la partita analisi delle questioni sollevate con l'impugnazione, disattese per ragioni di infondatezza in iure illustrate (e suffragate) da richiami alla giurisprudenza di nomofilachia (così in ordine alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, al contraddittorio, alla ricostruzione del reddito) oppure per deficienze probatorie (così circa i beni indice di capacità contributiva: premi di assicurazione, veicoli, prestiti).

Non un rinvio adesivo ed acritico alla pronuncia di primo grado, dunque, bensì la chiara espressione di un convincimento proprio del giudice di appello, fondato su considerazioni conducenti alla conferma della sentenza impugnata attraverso la valutazione delle contestazioni sollevate con il gravame: non appare quindi configurabile alcuna motivazione «per relationem» (sulla cui definizione si vedano, ex plurimis, Cass. 23/07/2020, n. 15757; Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass. 05/10/2018, n. 24452; Cass.21/09/2017, n. 22022).

10. Non vi luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, non avendo le parti intimate svolto attività difensive nel grado.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero delle Finanze. Rigetta il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del difensore del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma