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Ordinanza — n. 7439/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal after taxpayer withdraws case via 'rottamazione ter' but fails to pay second installment on time.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7439/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer formally withdrew the appeal to pursue the 'rottamazione ter' tax relief scheme. Although the taxpayer initially agreed to this settlement, the tax authority successfully argued that the agreement failed due to the late payment of the second installment, which was not made by the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the withdrawal was ineffective, the debt remains enforceable, and the proceedings are terminated with the taxpayer bearing the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 6, D.L. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: A declaration of withdrawal from pending litigation to pursue a tax relief scheme extinguishes the case only if the agreed payment terms are strictly fulfilled; failure to pay on time invalidates the withdrawal, leaving the original debt intact and the case extinguished for lack of standing.

Parole chiave

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rottamazione ter estinzione giudizio rinuncia ricorrente imposta sostitutiva inadempimento pagamento cassazione civile definizione agevolata revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 6, D.L. 119/2018
"rottamazione ter"); a sua volta, l'Agenzia delle entrate chiedeva la declaratoria della sola estinzione del giudizio, restando salve le ulteriori azioni di riscossione disciplinate dall'art. 3, comma 14, del D.L.
Art. 391 c.p.c.
193/2016 (convertito dalla legge 225/2016) - ha ritenuto che « la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.» (così Cass.
Art. 6, comma 4, D.L. 193/2016
24083, in particolare, § 6.1 in diritto) ha altresì precisato che «la norma del comma 4, [dell'art. 6 del D.L.
Art. 3, comma 14, D.L. 119/2018
"rottamazione ter"); a sua volta, l'Agenzia delle entrate chiedeva la declaratoria della sola estinzione del giudizio, restando salve le ulteriori azioni di riscossione disciplinate dall'art. 3, comma 14, del D.L.
art. 391 c.p
193/2016 (convertito dalla legge 225/2016) - ha ritenuto che « la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.» (così Cass.
art. 338 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Civ., Sez. lav., 6 novembre 2019, n. 28513
Cass. Civ., Sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24083
28513); questa Corte (vedi Cass. Civ., Sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24083, in particolare, § 6.1 in diritto) ha altresì precisato che «la norma del comma 4, [dell'art.
Cass. Civ., Sez. trib., 18 ottobre 2021, n. 28562
Cass. Civ., Sez. trib., 29 ottobre 2021, n. 30698
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18964/2015 R.G. proposto da Sala Monica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Fontana e Giovanni Corbyons, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma alla via Cicerone n.44; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- E Equitalia Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza n.159/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 15 dicembre 2014, depositata in data 22 gennaio 2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il novembre 2021 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: Monica Sala ricorreva avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.159/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 15 dicembre 2014, depositata in data 22 gennaio 2015 e non notificata, che ha rigettato l'appello della contribuente, in controversia concernente l'impugnativa della cartella esattoriale derivante dal mancato pagamento della seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva scaturente dai valori della partecipazione nella società Loto s.r.l. dichiarati nel Modello Unico 2009 relativo all'anno di imposta 2008; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso mentre Equitalia Nord S.p.A. rimaneva intimata; il ricorso veniva fissato per la camera di consiglio dell'il novembre 2021, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; le parti depositavano memorie; in particolare, la ricorrente depositava atto di rinunzia al ricorso, avendo chiesto ed ottenuto di accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. "rottamazione ter"); a sua volta, l'Agenzia delle entrate chiedeva la declaratoria della sola estinzione del giudizio, restando salve le ulteriori azioni di riscossione disciplinate dall'art. 3, comma 14, del D.L. 119/2018, non essendosi perfezionata la definizione;CONSIDERATO CHE: con atto notificato via p.e.c. in data 18 ottobre 2021, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio pendente, in conseguenza dell'adesione alla c.d. rottamazione ter, disciplinata dall'art. 3 del D.L. 119/2018, convertito dalla legge 136/2018; con nota prot.

DW 3612795/2021 del 5 novembre 2021, l'Agente della riscossione ha comunicato che la definizione agevolata non si è perfezionata, in ragione del tardivo pagamento della seconda rata, scaduta il 09/12/2019, ma effettivamente pagata solo il 28/02/2020; come rimarcato dall'ufficio, la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoghe - ancorché disciplinate dall'art. 6, comma 4, del D.L. 193/2016 (convertito dalla legge 225/2016) - ha ritenuto che « la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte del ricorrente, corredata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.» (così Cass. n. 24083 del 03/10/2018)" (Cass.

Civ., Sez. lav., 6 novembre 2019, n. 28513); questa Corte (vedi Cass. Civ., Sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24083, in particolare, § 6.1 in diritto) ha altresì precisato che «la norma del comma 4, [dell'art. 6 del D.L. 193/20161 per il caso di inadempimento alla definizione agevolata fa insorgere una pretesa di riscossione nei termini risultanti dalla dichiarazione di avvalimento ed abilita l'esattore a procedere direttamente all'attività di riscossione, cioè alle attività esecutive per cui l'esattore procederà alle attività di recuperi coattivo.

È palese che il debitore, di fronte ad esse, non potrà contestare la debenza della somma che si era impegnato a pagare nella dichiarazione di voler definire in via agevolata la pendenza. L'efficacia in tal senso della dichiarazione quale sostanziale riconoscimento del debito si sovrapporrà, naturalmente a quella dell'accertamento esistente nella sentenza impugnata in Cassazione e passata formalmente in cosa giudicata per effetto della dichiarazione di estinzione. Tale sovrapposizione della disciplina sostanziale dell'art. 6, comma 4, a quella che la situazione avrebbe secondo la sentenza passata in cosa giudicata a mente dell'art. 338 c.p.c., discende direttamente dalla legge»; nel caso di specie, in cui la ricorrente, in adempimento dell'impegno assunto con l'adesione alla "rottamazione" della cartella, ha rinunziato al contenzioso pendente, ai sensi del comma 6 del citato art. 3 del d.l. n.119/2018, deve, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio, ex art. 391 c.p.c per rinuncia del ricorrente (vedi Cass.

Civ., Sez. trib., 18 ottobre 2021, n. 28562; Id., 29 ottobre 2021, n. 30698), con compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. C