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Ordinanza — n. 7334/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine if tax amnesty extinguished proceedings, allowing revocation of extinction decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7334/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new docket to verify whether a tax amnesty decree extinguished the proceedings. The tax authority sought to revoke a prior decree declaring the case extinct due to the amnesty, while taxpayers argued the amnesty was irrevocable. The court ruled that because the amnesty is a voluntary act by the taxpayer, the court must first confirm its regularity before deciding on the extinction of the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 391, first paragraph, Code of Civil Procedure; Art. 6, D.L. n. 119/2018: When a tax amnesty occurs outside the proceedings, the court may declare extinction by decree, but if the taxpayer requests revocation of that decree, the court must first verify the regularity of the amnesty before ruling on the extinction.

Parole chiave

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tax amnesty extinction civil procedure decree taxpayer voluntary act procedural termination Cassation remand deducibilità dei contributi di mantenimento estinzione della rendita d'invalidità revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 391, first paragraph, Code of Civil Procedure
In data 27.09.2021, i contribuenti, pur dando atto che non era stata avanzata istanza di trattazione nei termini indicati dal citato decreto legge, hanno presentato istanza di trattazione della causa e di contestuale revoca del decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Art. 6, D.L. n. 119/2018
La società contribuente ha depositato istanza di sospensione della lite ex art. 6 d.l.
art. 391 c.p
In data 27.09.2021, i contribuenti, pur dando atto che non era stata avanzata istanza di trattazione nei termini indicati dal citato decreto legge, hanno presentato istanza di trattazione della causa e di contestuale revoca del decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
art. 391 bis cod. proc. civ
In data 27.09.2021, i contribuenti, pur dando atto che non era stata avanzata istanza di trattazione nei termini indicati dal citato decreto legge, hanno presentato istanza di trattazione della causa e di contestuale revoca del decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 33281/2018
Cass. n. 15295/2015
Cass. n. 15172/2006
Cass. n. 17141/2018
Cass. n. 22966/2018
Cass. n. 8555/2019
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Testo completo

14 ORDINANZA Met sul ricorso 17390/2014 proposto da: Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Graspel Import Expert srl, Maria Angela Barbieri, Patrizia E Fabio Bianchi, Argia MariA E Nella Tosi, Maurizio, Ida Rita E Giulio Ziliani rappresentati e _DAI-J2 „), difesi<lall'avv. Giuseppe Maria Tiraboschi con studio in Roma via Verona n. 9 presso la quel è elettivamente domiciliata; -controricorrente - avverso la sentenza n. 89/13 della COMM.TRIB.REG.,EMILIA ROMAGNA depositata il 23.12.2013 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.02.2022 dal Consigliere Dott.

BALSAMO MILENA lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso. ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 89/2013, depositata il 23 dicembre 2013, la Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, confermando la prima decisione, ha respinto il gravame proposto dall'amministrazione finanziaria, sul rilievo che trattandosi di litisconsorzio tributario e non necessario non poteva accogliersi l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi proposti dagli eredi Tosi e da Argia Maria Tosi; respingendo nel merito le censure dedotte dall'ente con riferimento alla valutazione delle aree oggetto delle compravendite tra la società e gli acquirenti indicati in epigrafe.

L'Agenzia della Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. I contribuenti hanno replicato con controricorso. La società contribuente ha depositato istanza di sospensione della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con relativa domanda di definizione della lite. Il Presidente della Sezione ha dichiarato l'estinzione del giudizio con decreto ex art. 6 d.l. 119/2018, depositato il 27 settembre 2021. In data 27.09.2021, i contribuenti, pur dando atto che non era stata avanzata istanza di trattazione nei termini indicati dal citato decreto legge, hanno presentato istanza di trattazione della causa e di contestuale revoca del decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO CHE 2.Preliminarmente, si osserva che il decreto di cui all'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l'ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale l'art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso (Sez. 5, Sentenza del 13/04 - 03/06/2015).

Tale istanza - che, non avendo carattere impugnatorio, non deve essere motivata - va depositata nel termine, da ritenersi perentorio (salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 45, comma 19, della legge 18 giugno 2009, n. 69), di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese (S.U. n. 19980/2014). Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19980 del 23 settembre 2014, hanno risolto, tra l'altro, la questione, sottesa alle argomentazioni formulate nella ordinanza di rimessione, avente ad oggetto la disciplina che deriva dalla applicabilità dell'istituto della pronuncia di estinzione con decreto presidenziale alla fattispecie della rinuncia, nonché alle altre fattispecie di estinzione conosciute dall'ordinamento, come quelle ricollegate alle ipotesi del cosiddetto condono fiscale, ravvisandovi una delle ragioni che connotano la questione di particolare importanza, in quanto ( come sottolineato dalla ordinanza di rimessione) "incidente, per quanto riguarda le controversie tributarie, sul contenzioso scaturente dall'errata dichiarazione di estinzione per intervenuto condono".

Concludendo che l'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai "casi di estinzione del processo disposta per legge", si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare.

Ne consegue che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380 bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. Pertanto, in presenza di una fattispecie estintiva del processo di cassazione ricollegata al verificarsi, al di fuori del processo, di determinati presupposti che si devono dalla parte far constare alla S.C. (quale, nella specie, quella del condono fiscale regolato dal d.l. 119/2018), il deposito in sede di legittimità di un'istanza di estinzione accompagnata dai documenti idonei a dimostrarne l'esistenza consente l'adozione del decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ.

Nel caso in esame, l'istanza di trattazione è accompagnata da una impugnazione del decreto di estinzione di cui si chiede la revoca, senza tuttavia allegare alcuna critica al decreto stesso e senza proporre istanza di revoca del condono la quale in quanto è «una dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata, non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile» (Cass. 33281 del 28.11.2018;

Cass. n. 15295 del 21/07/2015; conf. Cass. n. 15172 del 30/06/2006; Cass.n. 17141 del 28/06/2018; Cass. n. 22966 del 26/09/2018; n. 8555/2019). Appare dunque necessario richiedere all'Agenzia delle Entrate informazioni relative alla regolarità dell'intervenuto condono.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, al fine di acquisire dall'Agenzia delle Entrate informazioni inerenti la regolarità del condono fiscale. Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 16.02.2022 Il Consigliere estensore Milena Balsamo DEPOSITATO IN CAN