Cassation court remands case to new term pending Supreme Court ruling on retroactive tax law application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Paola Giornelli's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of her VAT appeal. The lower courts upheld the tax authority's decision based on a 2014 law that excluded pre-2014 transactions from 'first home' benefits. The court found the legal issue regarding the law's retroactive application to be of particular importance and remanded the case to a new term pending a ruling from the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 D.Lgs. 175/2014; Art. 374, comma 2, cod. proc. civ.: The Supreme Court remands the case to a new term to resolve the question of whether the 2014 tax benefit law applies retroactively to transactions prior to its entry into force.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 32113/2018 R.G., proposto DA Giornelli Paola, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bellingacci, con studio in Spoleto (PG), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Marco Santaroni, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RESISTENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria il 19 marzo 2018 n. 141/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 2022 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; udito, per la ricorrente l'Avv. Marco Santaroni, in sostituzione e per delega dell'Avv. Marco Bellingacci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l'Avv. Alfonso Peluso, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE: Giornelli Paola ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria il 19 marzo 2018 n. 141/03/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione della maggiore IVA con irrogazione della relativa sanzione, in dipendenza della compravendita di un immobile destinato ad abitazione, a mezzo di rogito notarile del 30 marzo 2012, a seguito di revoca delle agevolazioni della c.d. "prima casa" per l'accertamento delle caratteristiche di lusso nell'immobile acquistato ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 n. 1072, ha rigettato - dopo averne disposto la riunione per connessione - gli appelli proposti dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze depositate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia il 12 novembre 2015 n. 498/02/2015 ed il 21 gennaio 2016 n. 34/02/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di secondo grado ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto, tra l'altro, che l'art. 33 del D.L.vo 21 novembre 2014 n. 175 (che ha modificato i requisiti per usufruire dell'agevolazione della prima casa in materia di IVA, escludendo il riferimento alle caratteristiche fissate dal D.M. 2 agosto 1969 n. 1072 e privilegiando la classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non potesse trovare applicazione agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore (13 dicembre 2014). Il ricorso è affidato a sette motivi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO CHE:
1. Preliminarmente, si rileva che il primo motivo del ricorso per cassazione deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33 del D.L.vo 21 novembre 2014 n. 175, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla sua inapplicabilità agli atti negoziali anteriori (come nel caso di specie) alla data della sua entrata in vigore (13 dicembre 2014), anche per l'aspetto attinente all'irrogazione della sanzione pecuniaria (sopratassa) ed alla maggiorazione degli interessi moratori.
2. A tale proposito, si osserva che, in tema di agevolazioni per la "prima casa", questa Sezione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di rimettere alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod. proc. civ., «la risoluzione de/contrasto insorto in ordine al se l'art. 33, del d.lgs. n. 175 del 2014 - il quale ha allineato la disciplina in materia d'IVA a quella prevista per l'imposta di registro dall'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 modificando i presupposti oggettivi per l'applicazione dei benefici per la prima abitazione - assuma rilevanza a fini sanzionatori, in applicazione del principio del favor rei, con riguardo alle condotte poste in essere nel periodo anteriore alla data della sua entrata in vigore» (Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30708).
3. Inoltre, si rileva che questa Sezione ha anche disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di rimettere alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod. proc. civ., la questione di massima di particolare importanza relativa al contenuto dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento (ma con riflessi anche per atti di diversa natura), ai sensi dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, afferente alla determinazione del calcolo degli interessi richiesti per ritardato pagamento di tributi.
4. Pertanto, si ritiene l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite Civili sulle predette questioni, le quali hanno valore dirimente per la definizione in parte qua del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite Civili sulle questioni specificate in motivazione. Così deciso a Roma il 19