Court remands case to new term pending Supreme Court ruling on tax penalty retroactivity and payment order motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by remanding the case to a new term pending a ruling from the Supreme Court. The lower court had rejected the taxpayer's appeal regarding tax penalties and interest arising from the revocation of the 'first home' tax benefit. The Supreme Court identified unresolved legal questions concerning the retroactive application of new penalty rules and the requirement to motivate tax payment orders, necessitating a referral to the Supreme Court's Plenary Section for a binding decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 33 D.Lgs. 175/2014; Art. 7 Law 212/2000; Art. 374 cod. proc. civ.: When fundamental legal questions regarding the retroactive application of tax penalty provisions or the motivation of payment orders arise, the case must be remitted to the Supreme Court's Plenary Section for a definitive ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA RPony-1-9)L sul ricorso iscritto al n. 14411/2017 R.G., proposto DA Polsini Lorella, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Lovisetti e dall'Avv. Cesare Peroni, entrambi con studio in Brescia, nonché dall'Avv. Paolo Rolfo, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RESISTENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sezione Staccata di Brescia il 19 dicembre 2016 n. 7215/67/2016; "\y- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 gennaio 2022 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; udito, per la controricorrente, l'Avv. Alfonso Peluso, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO CHE: Polsini Lorella ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano - Sezione Staccata di Brescia il 19 dicembre 2016 n. 7215/67/2016, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza della donazione di immobile in corso di costruzione, a mezzo di rogito notarne del 6 ottobre 2011, a seguito di revoca delle agevolazioni della c.d. "prima casa" per l'accertamento delle caratteristiche di lusso nell'immobile donato, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia il 10 luglio 2015 n. 550/03/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di secondo grado ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che:
a) il contraddittorio procedimentale di cui all'art. 12, comma 7, della Legge 7 luglio 2000 n. 212 non doveva essere osservato per i tributi non armonizzati;
b) l'avviso di liquidazione non abbisognava di analitica motivazione con riguardo ai presupposti della decadenza dall'agevolazione fiscale;
c) la documentazione prodotta in giudizio dall'amministrazione finanziaria aveva solamente valore confermativo dei presupposti addotti a fondamento dell'avviso di liquidazione;
d) gli interessi e le sanzioni costituivano determinazioni vincolate secondo le prescrizioni legali e non abbisognavano di dettagliata motivazione in ordine alle modalità di calcolo. Il ricorso è affidato a quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. RITENUTO CHE:
1. Preliminarmente, si rileva che il quarto motivo del ricorso per cassazione involge il tema della sanzione pecuniaria (sopratassa) e degli interessi moratori in dipendenza della revoca dell'agevolazione della "prima casa", ponendo la questione dell'applicabilità o meno dell'art. 33 del D.L.vo 21 novembre 2014 n. 175 con riferimento agli atti negoziali anteriori (come nel caso di specie) alla data della sua entrata in vigore (13 dicembre 2014).
2. A tale proposito, si osserva che, in tema di agevolazioni per la "prima casa", questa Sezione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di rimettere alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod. proc. civ., «la risoluzione del contrasto insorto in ordine al se l'art. 33, del d.lgs. n. 175 del 2014 - il quale ha allineato la disciplina in materia d'IVA a quella prevista per l'imposta di registro dall'art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011 modificando i presupposti oggettivi per l'applicazione dei benefici per la prima abitazione - assuma rilevanza a fini sanzionatori, in applicazione del principio del favor rei, con riguardo alle condotte poste in essere nel periodo anteriore alla data della sua entrata in vigore» (Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30708).
3. Inoltre, si rileva che questa Sezione ha anche disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di rimettere alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod. proc. civ., la questione di massima di particolare importanza relativa al contenuto dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento (ma con riflessi anche per atti di diversa natura), ai sensi dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, afferente alla determinazione del calcolo degli interessi richiesti per ritardato pagamento di tributi.
4. Pertanto, si ritiene l'opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite Civili sulle predette questioni, le quali hanno valore dirimente per la definizione in parte qua del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite Civili sulle questioni specificate in motivazione. Così deciso a Roma il 19 gennaio 2022. IL