Tax court process extinguished due to failure to request settlement hearing by December 31, 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing before December 31, 2020. The taxpayer submitted documents for simplified dispute resolution, but no formal request for a hearing was filed within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax process extinguishes by expiration of the deadline for requesting a settlement hearing unless the parties specifically petition for a hearing, in which case costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1237/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro La Via del Cacao S.a.s. di Pedrazzini Augusta Franca & C., Pedrazzini Augusta Franca, Roncolato Katia e Staderini Stefano, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano Modenesi e Antonio Tomassini, con domicilio eletto in Roma, via dei Due Macelli, n. 66, presso DLA Piper Studio Legale e Tributario Associato; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 160/38/12, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. R2V01DD00722/2008, R2W010100632/2008, R2W010100633/2008 e R2W020100626/2008.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Z .2 . DEPOSITATO IN!N UNO LERIA oggi. 7 mAR 7022