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Ordinanza — n. 7277/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to prove service perfection and request for duplicate receipt notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7277/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision declaring the appeal inadmissible. The taxpayer failed to produce the official receipt notice proving service was perfected and did not timely request a duplicate, despite the court's ruling that service requires physical delivery. The court held that without proof of perfected service, the appeal cannot be admitted, and the lower court correctly applied procedural rules regarding notification evidence.

Regesto Legislator

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Art. 149 cod. proc. civ.; Art. 184 bis c.p.c.: Proof of perfected service via receipt notice is mandatory for appeal admissibility; failure to produce it or request a duplicate renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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procedural admissibility service of process receipt notice tax appeal duplicate document notification perfection inadmissible appeal tempestività dell'invio postale

Disposizioni normative citate

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Art. 149 cod. proc. civ.
Acclarato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e che l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod.
Art. 184 bis c.p.c.
La parte contribuente, che aveva notificato il ricorso a mezzo posta senza però produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata ai fini della verifica della regolarità della notifica, aveva presentato istanza di remissione in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c. a termini oramai scaduti.
Art. 291 cod. proc. civ.
Art. 32 d.lgs. n. 546/1992
Con l'unico motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, la violazione di legge / omessa o falsa applicazione degli artt.
Art. 13 Convenzione diritti dell'uomo
nonché la violazione dell'art. 13 della Convenzione dei diritti dell'uomo.
art. 184 bis c.p
La parte contribuente, che aveva notificato il ricorso a mezzo posta senza però produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata ai fini della verifica della regolarità della notifica, aveva presentato istanza di remissione in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c.
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
Con l'unico motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, la violazione di legge / omessa o falsa applicazione degli artt.
art. 291 c.p
art. 149 cod. proc. civ
Acclarato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e che l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ.
art. 291 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 25552/2017
con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo» (Cass., 25552/2017, Cass., V, n.
Cass., V, n. 13639/2010
con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo» (Cass., 25552/2017, Cass., V, n. 13639/2010).
Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015
890, un duplicato dell'avviso stesso» (Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27539/2016 R.G. proposto da Bonanni Luciano, con l'avv. Gianni Di Pierri e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla Via Appia Nuova n. 37 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n. 2244/22/16 pronunciata il 30 settembre 2015 e depositata il 2aprile 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. Il contribuente, titolare di una ditta individuale operante nel settore edile, veniva attinto da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva accertato maggiori ricavi emesso ai fini Irpef, Irap, IVA, addizionali oltre interessi e sanzioni in relazione all'anno d'imposta 2005 per euro 264.574,00 così quantificando in euro 44.335,00 il maggior reddito conseguito dal contribuente. L'Amministrazione finanziaria aveva invero accertato detti maggiori redditi ai sensi dell'art. 62 del d.l. n. 331/1993 convertito con legge n. 427/1993 e quindi in applicazione dei parametri degli studi di settore.

2. Stante l'esito infruttuoso del contraddittorio preliminare, il contribuente adiva il giudice di prossimità, che però respingeva il gravame.

3. Radicato il giudizio di riforma, la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l'appello. La parte contribuente, che aveva notificato il ricorso a mezzo posta senza però produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata ai fini della verifica della regolarità della notifica, aveva presentato istanza di remissione in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c. a termini oramai scaduti.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente che si affida ad un'unica censura, cui resiste l'Amministrazione, costituitasi solo ai sensi dell'art. 370, co. 1, n. c.p.c. CONSIDERATO 1. Con l'unico motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.lgs. n. 546/1992, la violazione di legge / omessa o falsa applicazione degli artt. 156 e 18 — 27539-2016 — 16/12/2021 MMF 291 c.p.c. nonché la violazione dell'art. 13 della Convenzione dei diritti dell'uomo. 1.1 In particolare critica la sentenza nella parte in cui la CTR ha ancorato al termine di cui all'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 542/1992 la scadenza per il deposito della prova del perfezionamento della notifica e dell'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c. nonché della richiesta di rilascio del duplicato dell'avviso di ricevimento all'Ufficio postale. 1.2 Afferma che il termine di 20 giorni liberi prima dell'udienza di cui al citato art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 non può applicarsi al deposito dell'avviso di ricevimento, non integrando un documento, ed essendo invece il suo deposito subordinato al solo rispetto del termine di cui all'art. 58 d.lgs. citato, esteso fino al giorno dell'udienza pubblica. 1.3 Soggiunge che la CTR, avendo concesso il rinvio a nuovo ruolo, richiesto dal difensore per la produzione dell'avviso di ricevimento, aveva di fatto rimesso in termini l'appellante. 1.4 Conclude censurando la sentenza nell'ultima parte del suo decisum in cui rilevava che il tardivo duplicato prodotto dimostrava solo la consegna del plico ad un addetto al servizio, senza alcuna altra precisazione: la CTR avrebbe dunque errato non avvedendosi che un duplicato non può contenere tutte le informazioni dell'avviso di ricevimento originale e dovendo semmai disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

Il motivo è infondato.

2. Acclarato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e che l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguitane, consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento 18 - 27539-2016 - 16/12/2021 MMF comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo» (Cass., 25552/2017, Cass., V, n. 13639/2010).

Ciò precisato, «la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo ai fini della sua ammissibilità deve essere data, tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso» (Sez. 5, Sentenza n. 19623 del 01/10/2015, Rv. 636610 - 01)» (Cfr.

Cass., 25552/2017).

3. Nella fattispecie in esame è incontroverso che la parte ricorrente non abbia né prodotto la prova del perfezionamento della notifica e la connessa richiesta di rilascio del duplicato, né abbia presentato richiesta di rimessione in termini, depositando la relativa istanza entro la data dell'udienza pubblica. Nemmeno la circostanza di aver ottenuto il rinvio dell'udienza può indurre il ricorrente a ritenere di essere stato rimesso in termini non avendo preliminarmente depositato, come detto, l'istanza di duplicato all'amministrazione postale. 3.1 La CTR si è dunque conformata ai suddetti principi avendo dichiarato l'inammissibilità del ricorso per non essersi il ricorrente attivato nel chiedere il rilascio del duplicato dell'avviso di ricevimento, e non potendo peraltro nemmeno disporre la rinnovazione della notifica come ambito dal privato 4.

In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese stante l'assenza di attività difensiva della parte pubblica. 18 - 27539-2016 - 16/12/2021 MMF PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norm