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Sentenza — n. 7275/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling taxpayer liable for accountant's missed tax filing due to lack of proof of diligence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7275/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that had acquitted a taxpayer from penalties for missing tax filings. The taxpayer argued that the accountant was solely responsible, but the court found the taxpayer failed to prove they supervised the accountant and received proof of submission. Consequently, the court held the taxpayer liable under general administrative fault principles and quashed the lower decision.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; The taxpayer remains liable for tax penalties imposed on a third party's failure to fulfill obligations unless they prove they exercised due diligence and supervision over the entrusted professional.

Parole chiave

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tax liability omitted declaration professional accountant administrative fault burden of proof tax penalties due diligence ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ.
Art. 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
civ., la violazione dell’art. 5, comma 1, e dell’art.
Art. 6, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
5, comma 1, e dell’art. 6, comma 3, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20/07/2018, n. 19422
Come questa Corte ha già rilevato, si tratta di norma generale, che si applica nel caso in cui il pagamento del tributo sia affidato ad un terzo e questi non vi provveda, prescindendo pertanto anche dalla qualifica di commercialista dell’incaricato ( Cass. 20/07/2018, n. 19422, in motivazione).
Cass. 17/03/2017, n. 6930
Cass. 17/03/2017, n. 6930; Cass.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15837/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro DI CASOLI MICHELE VITALE GERARDO – intimato – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 202/36/12, depositata il 14/12/2012. F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15837/2013 Numero sezionale 279/2022 Numero di raccolta generale 7275/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere dott.

Michele Cataldi; dato atto che il Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli ha chiesto di accogliere il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui all’epigrafe, che aveva rigettato l’appello erariale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi di Di Casoli Michele Vitale Gerardo avverso l’avviso d’accertamento e la conseguente cartella di pagamento, relativi all’Irpef, all’Irap ed all’Iva di cui all’anno d’imposta 2003, per il quale il contribuente aveva omesso la dichiarazione dei redditi.

Il contribuente è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5, comma 1, e dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere la CTR erroneamente disapplicato le sanzioni irrogate al contribuente con l’atto impositivo, sul presupposto che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi costituisse responsabilità esclusiva del professionista che egli aveva incaricato, trattandosi di «sedicente commercialista», nei cui confronti lo stesso contribuente aveva sporto querela all’autorità giudiziaria.

Rileva infatti l’Ufficio che, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni per l’omessa presentazione della dichiarazione fiscale, era sufficiente la colpa, peraltro presunta, concorrente del contribuente nella scelta n. 15837/2013 r.g. 2 F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15837/2013 Numero sezionale 279/2022 Numero di raccolta generale 7275/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 dell’incaricato dello stesso adempimento e, comunque, nella verifica dell’effettiva esecuzione dell’incarico. Il motivo è fondato. Dispone infatti l’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 che : « Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.».

Come questa Corte ha già rilevato, si tratta di norma generale, che si applica nel caso in cui il pagamento del tributo sia affidato ad un terzo e questi non vi provveda, prescindendo pertanto anche dalla qualifica di commercialista dell’incaricato ( Cass. 20/07/2018, n. 19422, in motivazione). Tanto premesso, in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ove non dimostri di aver vigilato sullo stesso, facendosi anche consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione (cfr.

Cass. 17/03/2017, n. 6930; Cass. 20/07/2018, n. 19422,cit.). Non risulta dalla motivazione della sentenza impugnata (in combinazione con quella appellata, richiamata per relationem, che la ricorrente ha trascritto in parte qua nel ricorso ed ha allegato a quest’ultimo) che la CTR abbia effettuato nel merito l’accertamento dell’ adempimento, da parte del contribuente, dell’onere di provare l’ assenza della sua colpa concorrente, da verificare secondo i predetti principi. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo. n. 15837/2013 r.g. 3 F i r m a t o D a :

C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15837/2013 Numero sezionale 279/2022 Numero di raccolta generale 7275/2022 Data pubblicazione 04/03/2022

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.