Cassation court dismisses appeal as tax judgment extinguished by simplified settlement procedure under Italian tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer had already filed a simplified settlement request for the disputed tax assessment. The Agency of Revenue appealed the regional commission's decision to uphold the lower court's rejection of the taxpayers' claims, arguing for further review. The court ruled that the procedural step of filing the settlement request automatically terminated the ongoing judicial proceedings, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 39 comma 12 d.l. 98/2011: The filing of a simplified settlement request for tax assessments automatically extinguishes the corresponding judicial proceedings, precluding any further appeals or cassation actions against the administrative decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ANZA sul ricorso iscritto al n. 1669/2013R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente– contro COLUCCI ANTONIO, rappresentato e difeso, per procura speciale, dagli Avv.ti Angelo Cima e Pietro Colucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Ida Palange in Roma, Via Fabio Massimo, n. 107, scala C, int. 5. -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 81/03/11. IRPEF, IRAP,IVA n. 1669/2013r.g. 2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal Consigliere dott. Michele Cataldi; Rilevato che:
1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise di cui all’epigrafe, che, dopo averli riuniti, ha accolto gli appelli della Colucci Giuseppe Figli s.n.c., di Giuseppe Colucci, di Antonio Colucci e di FilomenoColucci, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che, dopo averli riuniti, aveva rigettato i ricorsi proposti d a i medesimi contribuenti contro l’avviso d’accertamento emesso nei confronti della s.n.c., relativo alla maggiore Irap ed Iva di cui all’anno d’imposta 2002, e contro gli avvisi d’accertamento diretti contro ciascuno dei soci, relativi all’Irpef del medesimo periodo. Si è costituito il socio Antonio Colucci, con controricorso. Considerato che:
1. P reliminarmente, deve darsi atto che la stessa ricorrente ha dedotto che la s.n.c. ed i suoi soci Giuseppe e Filomeno Colucci«si sono avvalsi della disciplina dettata per la “chiusura delle liti fiscali minori” dall’ art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 ed è stata confermata la validità delle relative istanze. Pertanto, la prosecuzionedella presente controversia è rivolta soltanto nei confronti del socio ColucciAntonio», al quale soltanto è stato notificato il ricorso. Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che quest’ultimo contribuente ha depositatoil 12 aprile 2019 copia della domanda (e della ricevuta della sua ricezione), di definizione agevolata dell’avviso d’accertamento controverso- ai s ensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 126-corredata di modulo F24 relativ o allaprima delle 20 rate dovute . n. 1669/2013r.g. 3 Tanto premesso, il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540), prende atto che l’Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., dei documenti prodotti con la predetta nota che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti, per cui di essi si può̀e si deve tenere conto.
Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così d