Cassation appeal dismissed; tax authority's appeal against regional court decision on unreported income sources rejected due to procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional court decision that partially upheld a taxpayer's challenge to an assessment notice. The taxpayer had filed a simplified settlement request for the disputed assessment notice, which triggered the automatic extinction of the ongoing litigation under specific legislative provisions. Consequently, the Court ruled that the procedural conditions for continuing the cassation appeal were no longer met, leading to the termination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 372 cod. proc. civ.: When a taxpayer files a simplified settlement request for a tax assessment notice, the litigation is extinguished, precluding further cassation appeals against the lower court's judgment on that matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1670/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente e controricorrente incidentale – contro FEDERICO BARBAROSSA, rappresentato e difeso, per procura speciale, dal Prof. Avv. Franco Picciaredda, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ ultimo in Roma, Via Panama, n. 95. - intimato e ricorrente incidentale- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna-sezione staccata di Sassari n. 179/08/17, depositata il 9 giugno 2017.
F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1670/2018 Numero sezionale 733/2022 Numero di raccolta generale 7265/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal Consigliere dott.
Michele Cataldi; Rilevato che:
1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna-sezione staccata di Sassari di cui all’epigrafe, che aveva parzialmente accolto l’appello di Federico Barbarossa avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Sassari, che aveva rigettato il ricorso dello stesso contribuente contro l’avviso d’accertamento, in materia di Irpef, Iva ed Irap, che per l’anno d’imposta 2007, all’esito di indagini finanziarie, gli aveva attribuito tre fonti di reddito non dichiarate: le mance elargite dai clienti dell’hotel del quale era dipendente come capo concierge; lo svolgimento dell’attività d’impresa di agenzia di servizi; la locazione di fabbricati.
La sentenza d’appello impugnata aveva annullato l’avviso d’accertamento limitatamente alle somme accertate quali redditi da lavoro dipendente in conseguenza di mance, oltre che per le relative sanzioni e gli accessori. Anche il contribuente, con ricorso per cassazione successivo, da considerarsi quindi incidentale, affidato a quattro motivi, ha impugnato la medesima sentenza della CTR, per la parte in cui aveva rigetto parzialmente il suo appello. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. Considerato che:
1. Preliminarmente, deve darsi atto che il contribuente ha depositato il 26 gennaio 2022 a mezzo p.e.c. copia della domanda (e della ricevuta della sua ricezione), di definizione agevolata - ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 n. 1670/2018 r.g. 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1670/2018 Numero sezionale 733/2022 Numero di raccolta generale 7265/2022 Data pubblicazione 04/03/2022 dicembre 2018, n. 126- dell’avviso d’accertamento controverso, corredata di moduli F24 relativi alle prime due delle rate dovute, chiedendo a questa Corte di adottare i provvedimenti conseguenti. Tanto premesso, il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540), prende atto che l’Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., dei documenti prodotti con la predetta nota che, evidentemente, devono ritenersi comunque conosciuti, per cui di essi si può̀ e si deve tenere conto.
Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018.
P.Q.M.
Di