Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request hearing by deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing by December 31, 2020, as required by Article 6 of D.L. 119/2018. The appellant, Coretur viaggi e turismo s.r.l., challenged a regional tax commission decision regarding an impositivo act, while the respondent, the City of Palermo, defended the original ruling. The court ruled that without a timely request for a hearing, the procedural term expired, leading to the automatic extinction of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the parties fail to request a hearing within the prescribed deadline, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ricorso iscritto al n. 5396/2016 R.G. proposto da Coretur viaggi e turismo s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Dagnino, con domicilio eletto in Roma, piazza del Popolo, n. 3, presso lo studio dello stesso; contro Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura La Monaca, con domicilio eletto in Palermo, piazza Marina, n. 39, presso l'Avvocatura Comunale; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3086/01/15, l' pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 29620090058711451000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma oli /o3. /1-07z H_ CANCELLIERE ESPERTO residente va Ei