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Decreto — n. 7146/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 7146/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, SGI Sistemi di Gestione Integrata, and the tax authority failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018, despite the existence of tax assessment acts. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired without a settlement agreement, leading to the automatic termination of the case.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request a settlement hearing within the prescribed deadline, unless an urgent request for scheduling is filed.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement hearing deadline D.L. 119/2018 tax litigation termination procedural time limit contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
T9F03B201557, T9F03B201558 e T9F03B201559 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 8216/2019 R.G. proposto dalla SGI Sistemi di Gestione Integrata Sri, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Mancusi, con domicilio eletto in Roma, Via Tuscolana, n. 220, presso lo studio dell'avv. Paolo Totarelli; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, (elettivamente) 0o-thiciliata in—Roma, via déi Portoghesi, n._ 12 _presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lai r3-5-l ~ilMZref avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 4315/25/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9F03B201557, T9F03B201558 e T9F03B201559 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO o c, 11, CANCELLIERE ESPERTO f)Or. Eii3a