Cassation court dismisses appeal as tax dispute process extinguished by statutory time limit expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, a religious institute, appealed a regional tax commission decision regarding simplified dispute resolution procedures, while the defendant, the City of Rome, argued the statutory time bar applied. The court ruled that since no request for hearing fixation was made under the relevant civil procedure article, the process automatically terminated, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The process for simplified tax dispute resolution extinguishes by time limit if no hearing fixation request is filed, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 36867/2018 R.G. proposto da Casa di Roma dell'Istituto delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria - Istituto Ravasco, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Pozzo, con domicilio eletto in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio dell'Avv. Mario Del Vaglio; contro Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Garofoli, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3033/16/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. 205296709, 206296709 e 207296709.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta /í intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma i( O CI /Q-3 12422 6, CANCELLIERE ESPERTO b