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Ordinanza — n. 7115/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal when tax debt is fully waived by the tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7115/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute extinguished because the tax authority voluntarily waived all outstanding debts. The appellant, Olearia Campana S.p.A., had challenged a payment order for IRES and VAT from 2007, arguing against the Regional Tax Commission's decision. The court ruled that since the tax agency confirmed the complete annulment of the claim via self-help, the legal basis for the appeal no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 113 TUIR: When the tax authority voluntarily extinguishes the debt through self-help annulment, the subject matter of the dispute is declared extinguished, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax debt extinguishment voluntary waiver by authority self-help annulment inadmissible appeal cessata materia contendere motivi di cassazione crescita in giudicato della tassazione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 113 TUIR
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19966/2013 R.G. proposto da OLEARIA CAMPANA s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. prof. Manlio Ingrosso (PEC ingrosso@pec.maningro.it) e dall’avv. Fabio Russo, con domicilio eletto in Roma, presso e nello studio degli avv. ti Antonia e Arianna Scione alla via Aureliana n. 25 – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 19966/2013 Numero sezionale 6169/2021 Numero di raccolta generale 7115/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 80/28/13 depositata il 04/03/2013 non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 06/12/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello dell’Ufficio e quindi riformato la pronuncia della CTP Caserta che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per IRES ed IVA 2007; - avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;

Considerato che: - con memoria depositata in data 4 marzo 2020 munita di allegata documentazione parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito di intervenuto sgravio di tutte le somme per cui è causa; - è in atti la documentazione depositata dall’Agenzia delle Entrate, a seguito di ordinanza di questa Corte in data 7 luglio 2020, contenente conferma dell’intervenuto integrale annullamento in via di autotutela della pretesa a suo tempo azionata in quanto i crediti oggetto di compensazione erano effettivamente sussistenti; - pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere;

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 19966/2013 Numero sezionale 6169/2021 Numero di raccolta generale 7115/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 - quanto alle spese dell’intero giudizio, le stesse restano a carico di chi le ebbe ad anticipare; p.q.m. dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese. Così deciso in Roma,