Italian tax court declares appeal extinguished due to failure to request expedited settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request an expedited settlement within the statutory deadline. Although the taxpayer had submitted the request and documentation, the tax agency did not respond by the required end of 2020. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated under the relevant legislative provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; If the tax authority fails to respond to a request for expedited settlement within the prescribed period, the litigation is declared extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5765/2012 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro De Bari Gaetano, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Marchetti, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, piazza Barberini, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 6/10/11, depositata l’11 gennaio 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5765/2012 Numero sezionale 6162/2021 Numero di raccolta generale 7113/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata l’11 gennaio 2011, di accoglimento dell’appello proposto da De Bari Gaetano avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento con cui, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi degli artt. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si era provveduto al recupero del credito di imposta utilizzato nell’anno 2004; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che il disconoscimento del credito di imposta si fonda sull’omessa presentazione delle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2002 e 2003, nel corso dei quali erano state effettuate le operazioni che avevano dato origine al credito utilizzato dal contribuente; - il giudice di appello ha accolto il gravame di quest’ultimo, rilevando che tali dichiarazioni annuali erano state tempestivamente presentate dal contribuente ed ivi era indicato il credito di imposta successivamente utilizzato in compensazione; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resiste con controricorso De Bari Gaetano; - con nota del 24 maggio 2019 quest’ultimo riferisce di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, depositando la relativa documentazione, e con successiva memoria chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio;
CONSIDERATO CHE: - sulla base del contenuto di tali memorie e della documentazione ad essa allegata, attestante la rituale presentazione dell’istanza di definizione della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, atteso che l’Agenzia non ha presentato istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020; 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a :
F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 Numero registro generale 5765/2012 Numero sezionale 6162/2021 Numero di raccolta generale 7113/2022 Data pubblicazione 03/03/2022 - quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, giusta quanto disposto dalla menzionata disposizione
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto. Così