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Ordinanza — n. 6974/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal and remands case for joint hearing of related tax avoidance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6974/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Italcables s.p.a. regarding a tax authority assessment alleging tax evasion through complex corporate restructuring. The tax agency argued the operations were designed to avoid direct property transfer taxes by utilizing financial capital gains instead. The court noted that a parallel proceeding involving Antonini s.p.a. was already pending before the same regional commission. Consequently, the court ordered the remittal of the case to the lower court for a joint hearing of both related proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When parallel proceedings involving the same subject matter and parties exist, the court must order a joint hearing to ensure procedural efficiency and consistency.

Parole chiave

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tax avoidance corporate restructuring joint hearing procedural economy remittal to lower court tax evasion parallel proceedings trasferimento di azioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 29644-2015, proposto da: ITALCABLES s.p.a., cf. 00539550178, elettivamente domiciliato in Roma, via M. Prestinari n. 13, presso lo studio dell'avv. Paola Ramadori, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico D'Arrigo- Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p._,, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope iegis- Controricorrente Avverso la sentenza n. 2219/67/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, depositata il 18.05.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27 gennaio 2022 dal Consigliere dott.

Francesco Federici. Rilevato che A seguito di verifica condotta nei confronti della Italcable s.p.a. relativamente all'anno d'imposta 2005, l'Agenzia delle entrate notifoè alla società (e alla Antonini s.p.a.) avviso di accertamento, con cui, rideterminando il reddito d'impresa, richiese il pagamento di C 1.652.664,00 a titolo di ires, irrogando sanzioni per il medesimo importo. Con l'atto RGN 29644/2015 Consig1fe reliFecierici i impositivo l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che un complesso di operazioni di cessioni, di scissioni e costituzione di nuove società, messe in atto tra la ricorrente, la Companhia Previdente s.a., società portoghese controllante al 100% la società ricorrente, la Italcables s.r.l. di nuova costituzione, e la Antonini s.p.a., fossero estranee a finalità economico- imprenditoriali, dettate invece da un disegno elusivo di risparmio d'imposte.

Nel concreto l'Amministrazione finanziaria riteneva che le suddette operazioni fossero finalizzate al trasferimento di un immobile, in proprietà della Italcables s.p.a., alla Antonini s.p.a., evitando la cessione diretta, fiscalmente più onerosa, mediante la meno dispendiosa tassazione di plusvalenze di carattere finanziario. La società (e la Antonini s.p.a.) che contestava l'addebito dell'ufficio, adì la Commissione tributaria provinciale di Brescia, che con sentenza n. 38/12/2012 accolse il ricorso. L'appello, proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, fu invece accolto, con il conseguente rigetto del ricorso introduttivo.

La Italcabies s.p.a. ha censurato con cinque motivi la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione. Si è costituita la Agenzia delle entrate con controricorso, che ha contestato le avverse ragioni del ricorso, del quale ha chiesto il rigetto. All'udienza del 27 gennaio 2022 la causa è stata trattata. Considerato che Agli atti risulta che la Antonini s.p.a., destinataria di un avviso di accertamento per la medesima operazione e parte del giudizio dinanzi al giudice di merito, ha impugnato la stessa decisione, ed il procedimento risulta iscritto ai R.G. con n. 29872/2015.

Si rende pertanto necessaria la riunione dei ricorsi e la loro trattazione congiunta.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente cori il procedimento iscritto nel R.G. con n. 29872/2015. Così d