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Ordinanza — n. 6973/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; court orders file acquisition to verify appeal notification legality under tax procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6973/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the cassation appeal against a regional tax commission decision confirming a tax debt. The taxpayer argued that the tax authority's appeal notification to the commission was illegal and procedurally invalid. The court declined to rule on the merits, instead ordering the acquisition of the original case file to verify the specific notification method used.

Regesto Legislator

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Art. 17, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.: When a cassation appeal relies on the illegality of an administrative act's notification, the court must first verify the factual basis of the claim by ordering the acquisition of the original case file before deciding on the merits.

Parole chiave

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tax appeal notification cassation procedure procedural illegality file acquisition order tax commission appeal inoltro della dichiarazione fiscale ricupero d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 17, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 3, del d.lgs.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
546, in relazione all'art. 360, primo comma, nn.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19293-2015, proposto da: DE LEO Cosimo, cf DLECSM52T12D976E, rappresentato e difeso dall'avv. L _J 5.,A• tC__ -EuraSorrenti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia- Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore ir.3.1- Intimato Avverso la sentenza n. 839/06/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania depositata il 7.05.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27 gennaio 2022 dal Consigliere dott. Francesco Federici, Rilevato che De Leo Cosimo propose ricorso per la cassazione della sentenza n. 839;06/2014, depositata il 7.05.2014 dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria che, in riforma della decisione di primo grato, aveva confermato l'atto impositivo impugnato.

Il contenzioso traeva origine òalla notificazione della cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione relativa all'Irpeg ed all'Ilor per l'anno RGN 19293/2015 Consig1 rel. Federici ' d'imposta 1984. Contestando il maggior debito fiscale il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, esitato nella sentenza n. 589/02/1997, che ne aveva accolto le ragioni. L'Agenzia delle entrate aveva appellato la decisione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte aveva accolto le ragioni dell'ufficio, confermando l'atto impositivo.

Il contribuente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato irritualmente un "atto di costituzione" al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza pubblica. Nell'adunanza camerale del 27 gennaio 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per l'illegittima notificazione dell'atto d'appello presso la segreteria della Commissione tributaria, trattandosi, secondo la sua prospettazione, di una modalità non consentita.

Per un corretto esame del motivo si rende necessario acquisire la documentazione relativa alla modalità di notifica dell'atto d'appello dell'Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale delia Calabria, sez, staccata di Reggio Calabria. A tal fine va disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, con rinvio della trattazione della causa a nuovo ruolo

P.Q.M.

Dispone l'acquisizione del fascicolo d'ufficio presso la Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria: demanda alla Cancelleria di questa Corte gli adempimenti di rito; rinvia a nuovo ruolo la trattazione della causa. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 DEPOSITATO /N CA