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Ordinanza Interlocutoria — n. 6970/2022 — snciv Generato dall'IA

Court orders joint trial of company and individual partners' tax appeals regarding ILOR assessment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6970/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the transfer of the case to a new docket for joint handling with individual partners' appeals. The tax agency challenged a regional commission decision that annulled an income tax assessment due to lack of accounting irregularities. The court ruled that since the assessment concerns the company's ILOR, the proceedings must be conducted together with the individual partners' cases to ensure uniformity.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis-1 c.p.c.; Art. 106 TUIR: When a tax assessment concerns both a company and its individual partners, the proceedings must be conducted jointly to ensure uniformity of interpretation and application of tax rules.

Parole chiave

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joint trial procedure tax assessment annulment company and partners ILOR income tax procedural economy rilevazione e rendicontazione contabili computo dei contributi comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis-1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21340 del 21/10/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24301/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata. -ricorrente- contro MUSCI COSIMO & Figli s.n.c. -intimata- avverso la sentenza n.202/23/2013 della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Lecce, depositata il 12 settembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022 dal consigliere Roberta Crucitti.

Rilevato che: nella controversia originata dall'impugnazione, da parte della Musci Cosimo & Figli s.n.c., dell' avviso di accertamento relativo a ILOR dell' anno di imposta 1996, cui erano seguiti distinti accertamenti ai fini dell'IRPEF a carico dei soci Costantino Musci e Vincenzo Musci, l'Agenzia delle entrate ricorre, su tre motivi, nei confronti della Società, che non resiste, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione distaccata di Lecce (d'ora in poi C.T.R.), ne aveva rigettato l'appello proposto avverso la prima decisione che aveva annullato, per difetto di motivazione, l'atto impositivo.

La C.T.R., preliminarmente, riteneva di non dovere disporre la riunione con gli appelli proposti nei confronti delle sentenze che avevano deciso sui ricorsi proposti personalmente dai soci avverso gli avvisi di accertamento relativi a IRPEF; nel merito, confermava l'annullamento dell'avviso di accertamento ritenuto illegittimo in assenza di riscontrate irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: l'avviso di accertamento attiene a ILOR e che, pertanto, si versa in ipotesi di controversia da svolgersi unitariamente a quelle relative ai soci (cfr.Cass.n. 21340 del 21/10/2015); appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i ricorsi proposti nei confronti dei soci (r.g.n. 24408/14 c.

Musci Costantino e nrg.24409/14 c. Musci Vincenzo) pendenti innanzi a questa Corte e aventi a oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento Irpef.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta con i ricorsi numeri r.g. 24408/2014 e 24409/2014 rispettivamente proposti nei confronti dei soci Costantino Musci e Vincenzo Musci. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022. Dic,e0S1 iAr0