Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 6961/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018 Article 6.

Numero d'incarto Decreto — n. 6961/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The appellant challenged a regional tax commission decision, but the law automatically terminated the proceedings when no extension request was filed by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process ended by operation of law, leaving the burden of costs on the party who had advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by operation of law if the parties fail to request a hearing extension within the prescribed term, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinguishment statutory time limit hearing extension request costs of extinguished process automatic termination proceedings dilazione di pagamento tardivo pagamento delle spese tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 8, 9, 10, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 3586/2017 R.G. proposto da Caprioli Mauro Antonio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michela Caroselli e Carlo Ponzano, con domicilio eletto in Roma, via Guido D'Arezzo, n. 28, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 282/1/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TC301T400491/2013.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ,2 Il Pr sidente i