Cassation court dismisses appeal and remands case for retrial due to missing evidence in tax dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Sud Italia Auto Import against a Taranto regional tax commission decision. The appellant argued for a specific margin regime on used vehicles, while the tax authority contested omitted revenue and applied the minimum statutory penalty. The court ruled that the lower court failed to verify the absence of VAT exemption conditions, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 106 c.p.c.: When a cassation judgment requires the examination of case files not previously presented, the court must order the acquisition of the complete case file and remand the cause for a new hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28566/2013 R.G. proposto da Sud Italia Auto Import di G. Ciracì e F. s.r.I., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Chiara Caroli, sito in Roma, via Costantino Corvisieri, 54 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la 639J_ quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 053- - resistente - 2o12,1 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della 11,2 Puglia, sez. dist. di Taranto, n. 229, depositata il 24 dicembre 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2021da1 Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la Sud Italia Auto Import di G. Ciracì e F. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Taranto, depositata il 24 dicembre 2012, che, in accoglimento dell'appello proposto dall'Ufficio, ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento con cui è stata rettificata la dichiarazione relativa all'anno 2003, sono state recuperate le maggiori imposte non versate e irrogate le relative sanzioni, rideterminando le sanzioni nella misura del minimo edittale; - dall'esame della sentenza impugnatasi evince che con l'atto impositivo l'Ufficio ha contestato l'omessa contabilizzazione di ricavi, nonché, in relazione ad operazioni aventi ad oggetto autovetture usate di provenienza intracomunitaria, l'indebita applicazione del cd. regime del margine; - il giudice di appello ha rilevato che nei casi in esame non sussistevano i presupposti per l'assolvimento dell'i.v.a. secondo tale modalità e che la contribuente avrebbe potuto agevolmente verificare tale circostanza dal contenuto della documentazione tecnica trasmessale; - il ricorso è affidato a otto motivi; - l'Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE: - l'esame del ricorso richiede l'esame degli atti dei giudizi di merito contenuti nel fascicolo d'ufficio
P.Q.M.
la Corte dispone l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'intero giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 6 dicembre 2021. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA,