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Ordinanza — n. 6785/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal, declaring case extinguished due to successful simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6785/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer successfully completed a simplified settlement procedure. Although the Regional Tax Commission had previously ruled in the taxpayer's favor, the taxpayer subsequently filed for a simplified resolution under specific decree laws. The court held that the lack of a formal objection from the tax agency confirmed the extinction of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 372 c.p.c.: The extinction of proceedings for cessation of the subject matter occurs when the parties complete a simplified settlement procedure, and the tax authority's silence constitutes acceptance.

Parole chiave

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simplified settlement procedure extinction of proceedings cessation of subject matter tax litigation simplified resolution deduzione fiscale delle spese d'acquisizione differimento dell'imposizione imposta sulle imbarcazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8 e 10, d.l. n. 118 del 2019
136, il contribuente ha richiesto a questa Corte la sospensione del giudizio; successivamente, ha depositato istanza per la definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 6, comma 8 e 10, d.l. n. 118 del 2019, ed il modello di pagamento della prima rata.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
136, il contribuente ha richiesto a questa Corte la sospensione del giudizio; successivamente, ha depositato istanza per la definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 6, comma 8 e 10, d.l.
Art. 372 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: La documentazione depositata dalla parte contribuente e notificata in data 14/07/2020, ex art. 372 cod. proc. civ., all’Avvocatura Generale dello Stato, comprova l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 6 del d.-l.
art. 372 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: La documentazione depositata dalla parte contribuente e notificata in data 14/07/2020, ex art. 372 cod. proc. civ., all’Avvocatura Generale dello Stato, comprova l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 6 del d.-l.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11253/12 R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis ricorrente contro BONOMI MAURO, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Francesco d’Ayala Valva, Alessandro Turchi e Massimo Turchi con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 43 controricorrente avverso sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 19/18/2011, depositata il 14/03/2011 e non notificata.

RILEVATO CHE: La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ( di seguito, CTR), con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello principale del contribuente, F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11253/2012 Numero sezionale 516/2022 Mauro Bonomi, «relativamente all’accertamento sintetico inerente l’acquisto Numero di raccolta generale 6785/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 dell’imbarcazione che viene annullato ed accoglie, altresì, l’appello incidentale dell’Ufficio relativamente all’accertamento sintetico sull’acquisto dell’immobile che viene dichiarato legittimo».

L’Agenzia delle entrate ha impugnato in Cassazione tale sentenza, affidandosi a due motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente. Col sopravvenire del decreto-legge 22 ottobre 2018 n. 119, come convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, il contribuente ha richiesto a questa Corte la sospensione del giudizio; successivamente, ha depositato istanza per la definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 6, comma 8 e 10, d.l. n. 118 del 2019, ed il modello di pagamento della prima rata. Con nota di deposito del 28/08/2020, la difesa del contribuente ha trasmesso l’elenco dei documenti inerenti alla procedura di definizione agevolata, depositati ex art. 372 cod. proc. civ., e notificati, tramite pec, in data 14/07/2020, all’Agenzia delle entrate ed all’Avvocatura Generale dello Stato, ed ha presentato memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere ai sensi del comma 13 dell’art. 6 d.l. cit.

CONSIDERATO CHE: La documentazione depositata dalla parte contribuente e notificata in data 14/07/2020, ex art. 372 cod. proc. civ., all’Avvocatura Generale dello Stato, comprova l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 6 del d.-l. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136. Il mancato diniego dell’Agenzia delle entrate ed il silenzio dell’Avvocatura dello Stato nonostante la notifica dei documenti comprovanti la definizione agevolata, non pone ostacoli alla dichiarazione di estinzione della controversia per cessata materia del contendere.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo 6 del d.-l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 11253/2012 Numero sezionale 516/2022 Numero di raccolta generale 6785/2022 Dichiara l’estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese a Data pubblicazione 01/03/2022 carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in data 10 febbraio 2022. Il Presidente Ettore Cirillo F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e