Cassation appeal dismissed due to loss of interest after tax debt settlement via simplified procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lost standing after settling the underlying tax debt through a simplified payment procedure. The bankrupt shipping company had previously challenged tax penalties regarding dividend withholding rates, arguing for exemptions under specific legislative provisions, but the Regional Tax Commission rejected these claims citing tax evasion. The Court ruled that the subsequent settlement extinguished the legal interest necessary to maintain the appeal, rendering it procedurally impossible to continue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; Art. 100 c.p.c.: When a taxpayer settles a tax debt through a simplified procedure, the resulting loss of interest renders any pending cassation appeal inadmissible.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13019/2017 R.G. proposto da: FALLIMENTO DEIULEMAR SHIPPING SPA IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02793450541), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. GIUSEPPE MARINO e dall’Avv. ROSAMARIA NICASTRO in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio “Di Tanno e Associati – Studio Legale Tributario”, Via Crescenzio, 14 – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – F i r m a t o D a :
S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13019/2017 Numero sezionale 726/2022 Numero di raccolta generale 6777/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 10148/49/16, depositata in data 16 novembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE Il FALLIMENTO DEIULEMAR SHIPPING SPA IN LIQUIDAZIONE ha impugnato un provvedimento di irrogazione di sanzioni, relativo ai periodi di imposta 2007 e 2008, conseguente all’accertamento dell’omessa applicazione delle ritenute di cui all’art. 27, commi 1 e 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sui dividendi distribuiti nei suddetti periodi di imposta dalla società contribuente in relazione alle partecipazioni non qualificate detenute da alcuni soci, persone fisiche; che, in particolare, l’Ufficio contestava l’inapplicabilità dell’esenzione di cui all’art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973 applicativo della cd. direttiva madre-figlia e della riduzione dell’art. 27, comma 2-ter, d.P.R. n. 600/1973, in quanto le operazioni, riconducibili anche alla società contribuente, avevano mostrato un quadro indiziario volto ad occultare la percezione dei dividendi da parte dei beneficiari finali, persone fisiche residenti in Italia, benché apparentemente percepiti da società non residente; che il fallimento ha sostenuto che sarebbe spettata l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 27-bis d.P.R. cit., ovvero della riduzione delle ritenute a termini dell’art. 27, comma 3-ter, d.P.R. ult. cit., lamentando che sarebbe stata applicata la sanzione per omesso versamento delle ritenute cumulativamente alla sanzione per infedele dichiarazione e omessa esecuzione delle ritenute alla fonte, con conseguente duplicazione delle sanzioni; che la CTP di Napoli ha rigettato il ricorso, sul presupposto che il comportamento della contribuente integrasse l’abuso del diritto;
F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13019/2017 Numero sezionale 726/2022 Numero di raccolta generale 6777/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 che la CTR della Campania, con sentenza in data 16 novembre 2016, ha rigettato l’appello del fallimento, ritenendo che l’applicazione delle sanzioni scaturisce come effetto dell’accertamento di atti elusivi, ritenendo insussistente la duplicazione di sanzioni, atteso che l’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 colpisce l’omesso versamento in acconto, fatto diverso dall’omessa dichiarazione che era stata precedentemente applicata dall’Ufficio; che ha proposto ricorso per cassazione il fallimento contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE La contribuente ha depositato memoria, con cui dà atto di avere fatto ricorso alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 in relazione alla cartella 071 2013 0078239789 000, inerente anche alle pretese sanzionatorie in questione, alla quale è stata allegata comunicazione delle somme dovute dell’Agente della riscossione e il relativo pagamento; che il ricorrente, nel comunicare l’avvenuta definizione della lite attraverso la definizione della cartella in oggetto, ha manifestato il proprio difetto di interesse al ricorso, analogamente alla rinuncia allo stesso, circostanza che comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass., Sez.
V, 15 febbraio 2022, n. 4805; Cass., Sez. U., 10 dicembre 2020, n. 28182; Cass., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13923; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782); che le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, stante la menzionata definizione della controversia; che, in caso di sopravvenuto difetto di interesse, non trova applicazione l’istituto del raddoppio del contributo unificato ((Cass., Sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. III, 20 luglio 2021, n. 20697); F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 13019/2017 Numero sezionale 726/2022 Numero di raccolta generale 6777/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 24 febbraio 2022 Il Presidente Federico Sorrentino F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .